00420702984087 di O2

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Prefisso: O2 - Repubblica Ceca
Numero: 00420702-984087
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Chi chiama con 00420702984087?


  1. 0

    Garani ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎+420702984087 come Numero serio

    19/07/16 09:55

    Contributi sociali
    I contributi sociali detratti dal salario lordo sono composti come segue:
    Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), Assicurazione invalidità (AI) e l'indennità di perdita di guadagno
    (IPG): 5,05% del salario lordo (senza limite massimo)
    Assicurazione contro la disoccupazione: 1% del salario (fino a un massimo di 126'000 franchi l'anno)
    Previdenza professionale (cassa pensione): a seconda dell'assicurazione e dell'età dell'assicurato, circa il 7,5% del salario assicurato.
    Assicurazione contro gli infortuni non professionali: a seconda del settore, tra lo 0,7 e il 3,4% del salario (fino a un massimo di 126'000 franchi l'anno)
    Al pagamento dei contributi sociali partecipano anche i datori di lavoro, che versano a favore dei lavoratori quote equivalenti alle loro, salvo che per l'assicurazione infortuni non professionali.
    A differenza di molti paesi, in Svizzera i premi per l'assicurazione malattia non fanno parte delle detrazioni salariali e non sono finanziate con una tassa. L'assicurazione malattia è obbligatoria, ma viene stipulata individualmente dagli assicurati. La scelta dell'assicuratore e della forma di assicurazione è libera, l'ammontare dei premi varia a seconda del luogo di residenza e dell'assicuratore. I premi non sono proporzionali al reddito degli assicurati.
    La legge non impone nessuna forma particolare ai contratti di lavoro, che spesso si basano su un contratto collettivo di lavoro. Un contratto collettivo di lavoro è un accordo scritto tra uno o più datori di lavoro, o le loro associazioni di categoria, e i sindacati e contiene norme sui rapporti tra datori di lavoro e lavoratori. In un contratto collettivo di lavoro sono regolate questioni come i salari, la tredicesima, le vacanze, il tempo di lavoro e i termini di disdetta del contratto. Le norme del contratto collettivo sono vincolanti per i contratti individuali.

    I contratti a tempo indeterminato possono essere disdetti da entrambe le parti nel rispetto dei termini prescritti. La parte che chiede la disdetta deve motivare la decisione se l'altra parte lo esige.
    Termini di disdetta: durante il periodo di prova (di solito tre mesi) entrambe le parti possono disdire il contratto con un preavviso di sette giorni. Dopo il periodo di prova, nel primo anno di lavoro, il termine è di un mese, dal secondo al nono anno di due mesi, in seguito tre mesi. I termini possono essere prolungati con un accordo scritto o un contratto collettivo di lavoro.
    Protezione dal licenziamento: il codice delle obbligazioni svizzero elenca alcune fattispecie che sono considerate motivi di licenziamento illecito. Si tratta di aspetti della personalità come il sesso, le tendenze sessuali, l'appartenenza a un partito politico o a un gruppo religioso, l'appartenenza a un sindacato. Inoltre, dopo il periodo di prova, le donne incinte sono protette dal licenziamento durante la gravidanza e per 16 settimane dopo il parto. Neppure chi è impossibilitato a svolgere il proprio lavoro per malattia o incidente può essere licenziato.
    Maggiori informazioni sul diritto del lavoro e sui contratti si trovano sul portale della Confederazione per le piccole e medie imprese.
    Tempo di lavoro e ferie
    La durata del tempo di lavoro per i dipendenti è regolata dalla legge. La durata massima della settimana lavorativa per i dipendenti delle aziende industriali, per gli impiegati d'ufficio, per il personale tecnico e della vendita è di 45 ore. Per tutti gli altri dipendenti è di 50 ore.
    Le ore straordinarie sono retribuite di regola al 125% o sono compensate con giorni di congedo, d'intesa con il dipendente.
    Per il lavoro temporaneo di notte, di domenica e nei giorni festivi sussiste il diritto a un indennizzo. Per il lavoro notturno regolare la legge prevede una compensazione del 10%. La compensazione deve consistere in ore di congedo e non può essere convertita in denaro, salvo dopo la disdetta del contratto.
    Anche il diritto alle ferie è regolato dalla legge. Impiegati e apprendisti fino ai 20 anni compiuti, hanno diritto ad almeno 5 settimane di vacanza, impiegati e apprendisti che hanno già compiuto 20 anni ad almeno 4 settimane. La durata minima delle ferie può essere prolungata da un accordo scritto o da un contratto collettivo di lavoro. Molti contratti collettivi prevedono ferie più lunghe, soprattutto dopo un certo numero di anni di servizio presso la stessa azienda.
    Altri motivi di congedo:
    Congedo per malattia: generalmente i datori di lavoro chiedono un attestato medico per una malattia che dura più di tre giorni. I datori di lavoro sono tenuti per legge a versare il salario per un determinato periodo ai dipendenti ammalati.
    Ci sono inoltre altre forme di congedo, come il congedo per i giovani: questo permette a impiegati e apprendisti sotto i 30 anni, che si impegnano a titolo volontario in progetti a favore della gioventù, di ottenere cinque giorni di ferie in più. Il diritto al congedo sussiste anche per i traslochi e per matrimoni, nascite o morti in famiglia o fra conoscenti.
    Le donne dipendenti e indipendenti hanno diritto a un congedo maternità. Questo vale anche per le donne che lavorano dietro pagamento nell'azienda del marito. Durante 14 settimane dopo il parto la donna riceve l'80% del suo reddito medio.
    Le informazioni sulla protezione dei lavoratori sono disponibili sul sito della Segreteria di stato dell'economia.
    Lavoro a tempo parziale
    In Svizzera molte persone, soprattutto donne, lavorano a tempo parziale. Negli annunci di lavoro di solito è indicata la percentuale rispetto a un posto a tempo pieno. Un posto al 100% comporta generalmente cinque giorni di lavoro alla settimana, un posto all'80% quattro giorni, un posto al 50% due giorni e mezzo.
    La suddivisione del tempo di lavoro durante la settimana varia a seconda del posto di lavoro. Un posto al 50% può essere distribuito su cinque mezze giornate, oppure su una settimana di tre giorni e una di due o in altro modo ancora. Le ferie sono concesse a chi lavora a tempo parziale proporzionalmente al volume di lavoro. In pratica ciò significa che anche i dipendenti a tempo parziale hanno diritto a quattro settimane di ferie. Semplicemente, per ogni settimana di ferie sono contabilizzati 2,5 giorni.
    swissinfo.ch


  2. 0

    Garani ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎00420702984087 come Numero serio

    19/07/16 09:55

    Contributi sociali
    I contributi sociali detratti dal salario lordo sono composti come segue:
    Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), Assicurazione invalidità (AI) e l'indennità di perdita di guadagno
    (IPG): 5,05% del salario lordo (senza limite massimo)
    Assicurazione contro la disoccupazione: 1% del salario (fino a un massimo di 126'000 franchi l'anno)
    Previdenza professionale (cassa pensione): a seconda dell'assicurazione e dell'età dell'assicurato, circa il 7,5% del salario assicurato.
    Assicurazione contro gli infortuni non professionali: a seconda del settore, tra lo 0,7 e il 3,4% del salario (fino a un massimo di 126'000 franchi l'anno)
    Al pagamento dei contributi sociali partecipano anche i datori di lavoro, che versano a favore dei lavoratori quote equivalenti alle loro, salvo che per l'assicurazione infortuni non professionali.
    A differenza di molti paesi, in Svizzera i premi per l'assicurazione malattia non fanno parte delle detrazioni salariali e non sono finanziate con una tassa. L'assicurazione malattia è obbligatoria, ma viene stipulata individualmente dagli assicurati. La scelta dell'assicuratore e della forma di assicurazione è libera, l'ammontare dei premi varia a seconda del luogo di residenza e dell'assicuratore. I premi non sono proporzionali al reddito degli assicurati.
    La legge non impone nessuna forma particolare ai contratti di lavoro, che spesso si basano su un contratto collettivo di lavoro. Un contratto collettivo di lavoro è un accordo scritto tra uno o più datori di lavoro, o le loro associazioni di categoria, e i sindacati e contiene norme sui rapporti tra datori di lavoro e lavoratori. In un contratto collettivo di lavoro sono regolate questioni come i salari, la tredicesima, le vacanze, il tempo di lavoro e i termini di disdetta del contratto. Le norme del contratto collettivo sono vincolanti per i contratti individuali.

    I contratti a tempo indeterminato possono essere disdetti da entrambe le parti nel rispetto dei termini prescritti. La parte che chiede la disdetta deve motivare la decisione se l'altra parte lo esige.
    Termini di disdetta: durante il periodo di prova (di solito tre mesi) entrambe le parti possono disdire il contratto con un preavviso di sette giorni. Dopo il periodo di prova, nel primo anno di lavoro, il termine è di un mese, dal secondo al nono anno di due mesi, in seguito tre mesi. I termini possono essere prolungati con un accordo scritto o un contratto collettivo di lavoro.
    Protezione dal licenziamento: il codice delle obbligazioni svizzero elenca alcune fattispecie che sono considerate motivi di licenziamento illecito. Si tratta di aspetti della personalità come il sesso, le tendenze sessuali, l'appartenenza a un partito politico o a un gruppo religioso, l'appartenenza a un sindacato. Inoltre, dopo il periodo di prova, le donne incinte sono protette dal licenziamento durante la gravidanza e per 16 settimane dopo il parto. Neppure chi è impossibilitato a svolgere il proprio lavoro per malattia o incidente può essere licenziato.
    Maggiori informazioni sul diritto del lavoro e sui contratti si trovano sul portale della Confederazione per le piccole e medie imprese.
    Tempo di lavoro e ferie
    La durata del tempo di lavoro per i dipendenti è regolata dalla legge. La durata massima della settimana lavorativa per i dipendenti delle aziende industriali, per gli impiegati d'ufficio, per il personale tecnico e della vendita è di 45 ore. Per tutti gli altri dipendenti è di 50 ore.
    Le ore straordinarie sono retribuite di regola al 125% o sono compensate con giorni di congedo, d'intesa con il dipendente.
    Per il lavoro temporaneo di notte, di domenica e nei giorni festivi sussiste il diritto a un indennizzo. Per il lavoro notturno regolare la legge prevede una compensazione del 10%. La compensazione deve consistere in ore di congedo e non può essere convertita in denaro, salvo dopo la disdetta del contratto.
    Anche il diritto alle ferie è regolato dalla legge. Impiegati e apprendisti fino ai 20 anni compiuti, hanno diritto ad almeno 5 settimane di vacanza, impiegati e apprendisti che hanno già compiuto 20 anni ad almeno 4 settimane. La durata minima delle ferie può essere prolungata da un accordo scritto o da un contratto collettivo di lavoro. Molti contratti collettivi prevedono ferie più lunghe, soprattutto dopo un certo numero di anni di servizio presso la stessa azienda.
    Altri motivi di congedo:
    Congedo per malattia: generalmente i datori di lavoro chiedono un attestato medico per una malattia che dura più di tre giorni. I datori di lavoro sono tenuti per legge a versare il salario per un determinato periodo ai dipendenti ammalati.
    Ci sono inoltre altre forme di congedo, come il congedo per i giovani: questo permette a impiegati e apprendisti sotto i 30 anni, che si impegnano a titolo volontario in progetti a favore della gioventù, di ottenere cinque giorni di ferie in più. Il diritto al congedo sussiste anche per i traslochi e per matrimoni, nascite o morti in famiglia o fra conoscenti.
    Le donne dipendenti e indipendenti hanno diritto a un congedo maternità. Questo vale anche per le donne che lavorano dietro pagamento nell'azienda del marito. Durante 14 settimane dopo il parto la donna riceve l'80% del suo reddito medio.
    Le informazioni sulla protezione dei lavoratori sono disponibili sul sito della Segreteria di stato dell'economia.
    Lavoro a tempo parziale
    In Svizzera molte persone, soprattutto donne, lavorano a tempo parziale. Negli annunci di lavoro di solito è indicata la percentuale rispetto a un posto a tempo pieno. Un posto al 100% comporta generalmente cinque giorni di lavoro alla settimana, un posto all'80% quattro giorni, un posto al 50% due giorni e mezzo.
    La suddivisione del tempo di lavoro durante la settimana varia a seconda del posto di lavoro. Un posto al 50% può essere distribuito su cinque mezze giornate, oppure su una settimana di tre giorni e una di due o in altro modo ancora. Le ferie sono concesse a chi lavora a tempo parziale proporzionalmente al volume di lavoro. In pratica ciò significa che anche i dipendenti a tempo parziale hanno diritto a quattro settimane di ferie. Semplicemente, per ogni settimana di ferie sono contabilizzati 2,5 giorni.
    swissinfo.ch


  3. 0

    Garani ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎+420702984087 come Numero serio

    19/07/16 09:54

    Contributi sociali
    I contributi sociali detratti dal salario lordo sono composti come segue:
    Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), Assicurazione invalidità (AI) e l'indennità di perdita di guadagno
    (IPG): 5,05% del salario lordo (senza limite massimo)
    Assicurazione contro la disoccupazione: 1% del salario (fino a un massimo di 126'000 franchi l'anno)
    Previdenza professionale (cassa pensione): a seconda dell'assicurazione e dell'età dell'assicurato, circa il 7,5% del salario assicurato.
    Assicurazione contro gli infortuni non professionali: a seconda del settore, tra lo 0,7 e il 3,4% del salario (fino a un massimo di 126'000 franchi l'anno)
    Al pagamento dei contributi sociali partecipano anche i datori di lavoro, che versano a favore dei lavoratori quote equivalenti alle loro, salvo che per l'assicurazione infortuni non professionali.
    A differenza di molti paesi, in Svizzera i premi per l'assicurazione malattia non fanno parte delle detrazioni salariali e non sono finanziate con una tassa. L'assicurazione malattia è obbligatoria, ma viene stipulata individualmente dagli assicurati. La scelta dell'assicuratore e della forma di assicurazione è libera, l'ammontare dei premi varia a seconda del luogo di residenza e dell'assicuratore. I premi non sono proporzionali al reddito degli assicurati.
    La legge non impone nessuna forma particolare ai contratti di lavoro, che spesso si basano su un contratto collettivo di lavoro. Un contratto collettivo di lavoro è un accordo scritto tra uno o più datori di lavoro, o le loro associazioni di categoria, e i sindacati e contiene norme sui rapporti tra datori di lavoro e lavoratori. In un contratto collettivo di lavoro sono regolate questioni come i salari, la tredicesima, le vacanze, il tempo di lavoro e i termini di disdetta del contratto. Le norme del contratto collettivo sono vincolanti per i contratti individuali.

    I contratti a tempo indeterminato possono essere disdetti da entrambe le parti nel rispetto dei termini prescritti. La parte che chiede la disdetta deve motivare la decisione se l'altra parte lo esige.
    Termini di disdetta: durante il periodo di prova (di solito tre mesi) entrambe le parti possono disdire il contratto con un preavviso di sette giorni. Dopo il periodo di prova, nel primo anno di lavoro, il termine è di un mese, dal secondo al nono anno di due mesi, in seguito tre mesi. I termini possono essere prolungati con un accordo scritto o un contratto collettivo di lavoro.
    Protezione dal licenziamento: il codice delle obbligazioni svizzero elenca alcune fattispecie che sono considerate motivi di licenziamento illecito. Si tratta di aspetti della personalità come il sesso, le tendenze sessuali, l'appartenenza a un partito politico o a un gruppo religioso, l'appartenenza a un sindacato. Inoltre, dopo il periodo di prova, le donne incinte sono protette dal licenziamento durante la gravidanza e per 16 settimane dopo il parto. Neppure chi è impossibilitato a svolgere il proprio lavoro per malattia o incidente può essere licenziato.
    Maggiori informazioni sul diritto del lavoro e sui contratti si trovano sul portale della Confederazione per le piccole e medie imprese.
    Tempo di lavoro e ferie
    La durata del tempo di lavoro per i dipendenti è regolata dalla legge. La durata massima della settimana lavorativa per i dipendenti delle aziende industriali, per gli impiegati d'ufficio, per il personale tecnico e della vendita è di 45 ore. Per tutti gli altri dipendenti è di 50 ore.
    Le ore straordinarie sono retribuite di regola al 125% o sono compensate con giorni di congedo, d'intesa con il dipendente.
    Per il lavoro temporaneo di notte, di domenica e nei giorni festivi sussiste il diritto a un indennizzo. Per il lavoro notturno regolare la legge prevede una compensazione del 10%. La compensazione deve consistere in ore di congedo e non può essere convertita in denaro, salvo dopo la disdetta del contratto.
    Anche il diritto alle ferie è regolato dalla legge. Impiegati e apprendisti fino ai 20 anni compiuti, hanno diritto ad almeno 5 settimane di vacanza, impiegati e apprendisti che hanno già compiuto 20 anni ad almeno 4 settimane. La durata minima delle ferie può essere prolungata da un accordo scritto o da un contratto collettivo di lavoro. Molti contratti collettivi prevedono ferie più lunghe, soprattutto dopo un certo numero di anni di servizio presso la stessa azienda.
    Altri motivi di congedo:
    Congedo per malattia: generalmente i datori di lavoro chiedono un attestato medico per una malattia che dura più di tre giorni. I datori di lavoro sono tenuti per legge a versare il salario per un determinato periodo ai dipendenti ammalati.
    Ci sono inoltre altre forme di congedo, come il congedo per i giovani: questo permette a impiegati e apprendisti sotto i 30 anni, che si impegnano a titolo volontario in progetti a favore della gioventù, di ottenere cinque giorni di ferie in più. Il diritto al congedo sussiste anche per i traslochi e per matrimoni, nascite o morti in famiglia o fra conoscenti.
    Le donne dipendenti e indipendenti hanno diritto a un congedo maternità. Questo vale anche per le donne che lavorano dietro pagamento nell'azienda del marito. Durante 14 settimane dopo il parto la donna riceve l'80% del suo reddito medio.
    Le informazioni sulla protezione dei lavoratori sono disponibili sul sito della Segreteria di stato dell'economia.
    Lavoro a tempo parziale
    In Svizzera molte persone, soprattutto donne, lavorano a tempo parziale. Negli annunci di lavoro di solito è indicata la percentuale rispetto a un posto a tempo pieno. Un posto al 100% comporta generalmente cinque giorni di lavoro alla settimana, un posto all'80% quattro giorni, un posto al 50% due giorni e mezzo.
    La suddivisione del tempo di lavoro durante la settimana varia a seconda del posto di lavoro. Un posto al 50% può essere distribuito su cinque mezze giornate, oppure su una settimana di tre giorni e una di due o in altro modo ancora. Le ferie sono concesse a chi lavora a tempo parziale proporzionalmente al volume di lavoro. In pratica ciò significa che anche i dipendenti a tempo parziale hanno diritto a quattro settimane di ferie. Semplicemente, per ogni settimana di ferie sono contabilizzati 2,5 giorni.
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