Ethnic Foods Europe 00420732728056 / +420732728056

Tipo di chiamata: Truffa
Nome: Ethnic Foods Europe di più...
Valutazioni: 46 (Eliminato: 6)
Valutazione: neutro
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Stefano ha scritto: SI CHIAMA TITUS SFARLEA DIMITRI SEVER TRUFFATORE ZINGARO NON MANDATE SOLDI DOCUMENTI ECC. TUTTO F... tutte le valutazioni

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Prefisso: T-Mobile - Repubblica Ceca
Numero: 0042073-2728056
Internazionale:
Numero telefonico +420732728056 da T-Mobile è stato contrassegnato 4 volte come Truffa.

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Tipo di chiamata:
Truffa
4 Segnalazioni
Numero serio
4 Segnalazioni
Sconosciuto
1 Segnalazioni
Nome:
Sconosciuto
8 Segnalazioni
Ethnic Foods Europe
1 Segnalazioni
Numero telefonico +420732728056 da T-Mobile  è stato contrassegnato 4 volte come Truffa: SI CHIAMA TITUS SFARLEA DIMITRI SEVER TR... 910 ricerche su tellows, la grande comunità per i numeri di telefono

Chi chiama con 00420732728056?


  1. 0

    Agente Stefano ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎+420732728056 come Truffa

    05/03/16 20:04

    SI CHIAMA TITUS SFARLEA DIMITRI SEVER
    TRUFFATORE ZINGARO
    NON MANDATE SOLDI DOCUMENTI ECC.
    TUTTO FALSO
    IN SVIZZERA NON ESISTE NULLA DI QUELLO CHE DICE DI ESSERE
    I COMMENTI INSERITI A SUO FAVORE SONO FALSI.


  2. 0

    Agente Stefano ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎+420732728056 come Truffa

    05/03/16 19:09

    SONO DEI LADRI DI IDENTITA E DI SOLDI
    SFARLEA TUTUS DIMITRI
    NON ESUSTE NESSUN UFFICIO NAZIONALE COLLOCCAMENTO
    BONIFICO SU BANCA RUSSA IN CECOSLOVACCHIA
    NUMERI CECOSLOVACCHI
    LUI ZINGARO


  3. 0

    Diego ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎+420732728056 come Numero serio

    25/01/16 13:33

    Da pizzaiolo in Italia a 1200 Euro al mese a pizzaiolo in Berna a 4800 Franchi al mese che sono 4200 Euro circa... Oggi ho riscosso la mia prima paga, mia moglie mi ha chiamato piangendo dall' italia perche'ha controllato il conto corrente. Ora possiamo cominciare ad avere dei sogni e preparare il futuro per il nostro figlio. Intanto pero' ci tocca lavorare fuori dal nostro paese e purtroppo costruiamo un'economia che non ci appartiene...

    Ismaele risposta 25/01/16 17:51
    Come hai fatto? Hai mandato il curriculum a loro? Ti hanno contattato loro? Anch'io voglio trovare un lavoro all'estero, onesto e remunerato bene.
    alessio risposta 26/01/16 15:07
    Ho ricevuto offerta di lavoro in svizzera con questo numero come referente,mi hanno chiesto assistenza giuridica e tassa cantonale,c'è da fodarsi?
    Daniela risposta 27/01/16 14:30
    Se non pagate le Tasse e specialmente l'assistenza giuridica non vi rilasciano il permesso di soggiorno B per poter lavorare in Svizzera. Mi è toccato spedire la ricevuta della banca per le asse cantonali ma l'assistenza giuridica lo fatta con UIL e ho speso 116 euro...
    Alessio risposta 27/01/16 15:17
    Ma a me puzzava il fatto che la etnich Ford europea avesse sede ad Amsterdam e non a Milano o in Svizzera,e che il numero di telefono e la banca dove fare il bonifico sia della Rep ceca
    Marianna risposta 02/02/16 14:09
    La fine del rapporto di lavoro secondo il diritto svizzero
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    ANTONIO risposta 02/02/16 14:55
    Qualcuno mi puo dire se ci si puo fidare di questa gente ?grazie
    Crletto risposta 03/02/16 10:12
    Ismaele risposta 2016-01-25 17:51:54
    Come hai fatto? Hai mandato il curriculum a loro? Ti hanno contattato loro? Anch'io voglio trovare un lavoro all'estero, onesto e remunerato bene.
    alessio risposta 2016-01-26 15:07:15
    Ho ricevuto offerta di lavoro in svizzera con questo numero come referente,mi hanno chiesto assistenza giuridica e tassa cantonale,c'è da fodarsi?
    Daniela risposta 2016-01-27 14:30:27
    Se non pagate le Tasse e specialmente l'assistenza giuridica non vi rilasciano il permesso di soggiorno B per poter lavorare in Svizzera. Mi è toccato spedire la ricevuta della banca per le asse cantonali ma l'assistenza giuridica lo fatta con UIL e ho speso 116 euro...
    Alessio risposta 2016-01-27 15:17:02
    Ma a me puzzava il fatto che la etnich Ford europea avesse sede ad Amsterdam e non a Milano o in Svizzera,e che il numero di telefono e la banca dove fare il bonifico sia della Rep ceca
    Marianna risposta 2016-02-02 14:09:08
    La fine del rapporto di lavoro secondo il diritto svizzero
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

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    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    Primo risposta 26/02/16 16:19
    Diego condire cazzat.... tu sei uno di quelli in mezzo alla truffa.
    Primo risposta 26/02/16 16:22
    Caro sign.. Diego
    secondo me tu fai parte della danda dei truffaldini
    Primo risposta 26/02/16 16:24
    perche non publicate i miei annunci perché la verità fa male hhheeheheh!!!!
    Primo risposta 26/02/16 16:28
    Caro Sign. Diego
    non dire bugie tu fai parte della banda dei truffaldini
    Primo risposta 26/02/16 16:29
    Caro Sign. Diego
    non dire bugie tu fai parte della banda dei truffaldini
    Primo risposta 26/02/16 16:29
    Caro Sign. Diego
    non dire bugie tu fai parte della banda dei truffaldini
    Stefano risposta 05/03/16 19:10
    BUGIARDO
    Stefano risposta 07/03/16 16:11
    Tutto falso
    SFARLEA TiTUS nin ha nessuna agenzia
    Nessun lavoro
    Ethnic food non cerca nessuno
    Stefano risposta 08/03/16 17:14
    NON DITE IDIOZIE
    SONO SOLO BUGIE
    NON ESISTE NESSUNA AGENZIA DI COLLOCCAMENTO
    CERCATE SU GOOGLE,LUI , LA SUA AGENZIA E VEDRETE COSA NE ESCE.....
    Stefano risposta 08/03/16 17:24
    Sei anche tu della cricca???

  4. 0

    Daniele ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎+420732728056 come Numero serio

    22/01/16 12:14

    Io ho fatto l'assistenza giuridica con CGil e ho speso 112 euro ma d loro costa circa 40. La puoi fre anche in Italia ma ti costa più del doppio.

    Daniele risposta 22/01/16 12:50
    Io ho riscontrato dei problemi presentando un'assistenza giuridica atta con un CAF italiano. L polizia Ticinese non lo ha accettata e lo dovuta rifare in Svizzera, doppia spesa.
    Mariangela risposta 22/01/16 12:55
    Qualcuno che lavora a Lugano mi può dire quant'è le tasse Ticinesi da pagare? HO trovato diverse cifre su diversi forum
    DelBianco risposta 22/01/16 12:59
    Allora hai da pagare in totale circa 75 franchi svizzeri pari a circa 65 - 68€. Hai da pagare le tasse ticinesi circa 27 euro e ti chiedono anche un'assistenza giuridica che puoi fare con un sindacato Italiano oppure con loro , circa 45 euro. Non hai altre spese. le altre spese sono a carico del datore di lavoro
    Mariangela risposta 22/01/16 12:59
    Grazie mille
    Martina risposta 22/01/16 16:26
    Aleeeeeeeeeeeeeee!!! Ho appena firmato il contratto. Fate attenzione che sono molto fiscali, non presentate la documentazione incompleta perchè vi scartano e presentano altri candidati preparati
    Roberto risposta 22/01/16 16:35
    Martina, mi spighi cosa hai firmato? A questo numero non risponde nessuno? tu come hai fatto a presentare la documentazione? Mi hanno mandato una email da [email protected] ed ancora aspetto che mi rispondano.
    Potete spiegarmi?
    Grazie anticipatamente!
    Martina risposta 22/01/16 21:04
    Vado a lavorare a Zurigo come estetista. Ho candidato due settimane fa per un'offerta, mi hanno contattato con un-e-mail, ho ricevuto la documentazione da presentare, ho spedito la documentazione e dopo 2 giorni circa mi hanno contattato e mi hanno fissato l'appuntamento per oggi per fare la visita medica e firmare il contratto di lavoro

  5. 0

    mARIA ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎00420732728056 come Numero serio

    22/01/16 12:08

    Qualcuna sa dirmi dove posso fare un'assistenza giuridica?

    Dammiano risposta 22/01/16 13:15
    Presso un sindacato Italiano oppure Svizzero. Scegli tu
    Marianna risposta 02/02/16 14:09
    La fine del rapporto di lavoro secondo il diritto svizzero
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

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    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    Carletto risposta 03/02/16 10:12
    Ismaele risposta 2016-01-25 17:51:54
    Come hai fatto? Hai mandato il curriculum a loro? Ti hanno contattato loro? Anch'io voglio trovare un lavoro all'estero, onesto e remunerato bene.
    alessio risposta 2016-01-26 15:07:15
    Ho ricevuto offerta di lavoro in svizzera con questo numero come referente,mi hanno chiesto assistenza giuridica e tassa cantonale,c'è da fodarsi?
    Daniela risposta 2016-01-27 14:30:27
    Se non pagate le Tasse e specialmente l'assistenza giuridica non vi rilasciano il permesso di soggiorno B per poter lavorare in Svizzera. Mi è toccato spedire la ricevuta della banca per le asse cantonali ma l'assistenza giuridica lo fatta con UIL e ho speso 116 euro...
    Alessio risposta 2016-01-27 15:17:02
    Ma a me puzzava il fatto che la etnich Ford europea avesse sede ad Amsterdam e non a Milano o in Svizzera,e che il numero di telefono e la banca dove fare il bonifico sia della Rep ceca
    Marianna risposta 2016-02-02 14:09:08
    La fine del rapporto di lavoro secondo il diritto svizzero
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    Garry risposta 03/02/16 10:13
    Ismaele risposta 2016-01-25 17:51:54
    Come hai fatto? Hai mandato il curriculum a loro? Ti hanno contattato loro? Anch'io voglio trovare un lavoro all'estero, onesto e remunerato bene.
    alessio risposta 2016-01-26 15:07:15
    Ho ricevuto offerta di lavoro in svizzera con questo numero come referente,mi hanno chiesto assistenza giuridica e tassa cantonale,c'è da fodarsi?
    Daniela risposta 2016-01-27 14:30:27
    Se non pagate le Tasse e specialmente l'assistenza giuridica non vi rilasciano il permesso di soggiorno B per poter lavorare in Svizzera. Mi è toccato spedire la ricevuta della banca per le asse cantonali ma l'assistenza giuridica lo fatta con UIL e ho speso 116 euro...
    Alessio risposta 2016-01-27 15:17:02
    Ma a me puzzava il fatto che la etnich Ford europea avesse sede ad Amsterdam e non a Milano o in Svizzera,e che il numero di telefono e la banca dove fare il bonifico sia della Rep ceca
    Marianna risposta 2016-02-02 14:09:08
    La fine del rapporto di lavoro secondo il diritto svizzero
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    Dany risposta 03/02/16 18:11
    Marianna risposta 2016-02-02 14:09:39
    La fine del rapporto di lavoro secondo il diritto svizzero
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    Carletto risposta 2016-02-03 10:12:53
    Ismaele risposta 2016-01-25 17:51:54
    Come hai fatto? Hai mandato il curriculum a loro? Ti hanno contattato loro? Anch'io voglio trovare un lavoro all'estero, onesto e remunerato bene.
    alessio risposta 2016-01-26 15:07:15
    Ho ricevuto offerta di lavoro in svizzera con questo numero come referente,mi hanno chiesto assistenza giuridica e tassa cantonale,c'è da fodarsi?
    Daniela risposta 2016-01-27 14:30:27
    Se non pagate le Tasse e specialmente l'assistenza giuridica non vi rilasciano il permesso di soggiorno B per poter lavorare in Svizzera. Mi è toccato spedire la ricevuta della banca per le asse cantonali ma l'assistenza giuridica lo fatta con UIL e ho speso 116 euro...
    Alessio risposta 2016-01-27 15:17:02
    Ma a me puzzava il fatto che la etnich Ford europea avesse sede ad Amsterdam e non a Milano o in Svizzera,e che il numero di telefono e la banca dove fare il bonifico sia della Rep ceca
    Marianna risposta 2016-02-02 14:09:08
    La fine del rapporto di lavoro secondo il diritto svizzero
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    Garry risposta 2016-02-03 10:13:42
    Ismaele risposta 2016-01-25 17:51:54
    Come hai fatto? Hai mandato il curriculum a loro? Ti hanno contattato loro? Anch'io voglio trovare un lavoro all'estero, onesto e remunerato bene.
    alessio risposta 2016-01-26 15:07:15
    Ho ricevuto offerta di lavoro in svizzera con questo numero come referente,mi hanno chiesto assistenza giuridica e tassa cantonale,c'è da fodarsi?
    Daniela risposta 2016-01-27 14:30:27
    Se non pagate le Tasse e specialmente l'assistenza giuridica non vi rilasciano il permesso di soggiorno B per poter lavorare in Svizzera. Mi è toccato spedire la ricevuta della banca per le asse cantonali ma l'assistenza giuridica lo fatta con UIL e ho speso 116 euro...
    Alessio risposta 2016-01-27 15:17:02
    Ma a me puzzava il fatto che la etnich Ford europea avesse sede ad Amsterdam e non a Milano o in Svizzera,e che il numero di telefono e la banca dove fare il bonifico sia della Rep ceca
    Marianna risposta 2016-02-02 14:09:08
    La fine del rapporto di lavoro secondo il diritto svizzero
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    Stefano risposta 05/03/16 19:12
    NON FARLA
    NON MANDATE NIENTE
    SONO ZINGARI

  6. -1

    Agente Stefano ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎00420732728056 come Truffa

    08/03/16 17:21

    OCCHIO NON MANDATE SOLDI
    SONO TRUFFATORI
    NON ESISTE NESSUNA AGENZIA E NESSUN POSTO DI LAVORO, IN SVIZZERA....CON UN CELLULARE CECOSLOVACCO ED UN CONTO RUSSO????!!!!????
    In svizzera a questi non li fanno neanche passare altro che cercarvi lavoro!!!!//??


  7. -1

    Agente Stefano ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎+420732728056 come Truffa

    07/03/16 16:18

    MON ASCOLTATE I COMMENTI POSITIVI
    SINI TRUFFATORI
    NIN ESISTE L AGENZIA DI COLLOCCAMENTO NEPPURE IL LAVORO....
    LUI SI CHIAMA SFARLEA DUMITRI TITUS
    SONO UNA BANDA DI ZINGARI


  8. -1

    Marco Argentero ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎+420732728056 come Numero serio

    09/02/16 12:38

    Ma che cavolo scrive certa gente???
    Ho appena firmato il contratto e fatto la visita medica...Lunedi prossimo comincio il lavoro. Vi dico di piu, lo spostamneto di oggi d Milano(vivo a Milano) mi e stato non rimborsato con assegno bancario intestato a me dal datore di lavoro. Altro mondo, altre regole...serieta assoluta

    Anna - Palermo risposta 10/02/16 12:56
    Sono Pace Anna e Dalla mia amata Sicilia ove purtroppo non abbiamo lavoro a Lugano per crearmi un futuro... Sono Un medico anestesista che comincerà l'attività lavorativa lunedì 22.02.16. Ho appena firmato il contratto di lavoro. Attenzione che sono molto scrupolosi e seri, non dimenticate il casellario, senza non prenderanno in visione i vostri documenti. In bocca al lupo
    luca risposta 19/02/16 11:50
    ma che cavolo stai dicendo 00420732728056 guarda che se questo e un numero serio ti sbagli caro amico sono dei truffatori

  9. -1

    Agente Saro ha segnalato il numero ‎+420732728056 come Ethnic Foods Europe

    21/01/16 14:35

    Pubblicano annunci di lavoro in Svizzera, li chiami ti rispondono la prima volta e poi staccano la telefonata e bloccano il numero.
    Imbroglioni!!!!!

    alessio risposta 27/01/16 21:07
    Mi hanno contattato per un lavoro di autista,mi sono illuso per niente...meno male che prima di fare il bonifico mi sono informato sul web...infami...spero che loro e i loro cari muoiano male
    gigi risposta 29/01/16 14:10
    ciao Alessio anche io sono stato contattato per il posto di autista, mi spieghi per favore perchè dici che è una presa in giro?
    alessio risposta 29/01/16 16:31
    Perché la etnich foods non ha sede a Lugano i milano ma in Olanda, perché nel sito della swiss com non c'è nessuna richiesta per questo tipo di lavoro,perché non si chiedono soldi prima ma le eventuali tassazioni vengono fatte dopo l'inizio del rapporto di lavoro,perché il numero da contattare e la banca dove fare bonifico non é svizzera ma in rep ceca,illudono e basta...1900 più straordinari Bla Bla bla purtroppo sono tutte chiacchiere
    gigi risposta 29/01/16 17:11
    Purtroppo io sono caduto nella loro trappola perchè ho inviato i bonifici come da loro richiesti ed adesso non rispondono più al telefono o quando sentono il mio nome chiudono la chiamata. Ora prenderò provvedimenti
    Stefano risposta 08/03/16 16:51
    NIENTE DI PIU VERO!!!!!!HO PERSO SETTANTA EURO. SFARLEA DIMITRI ECC ECC. Non ha nessuna agenzia autorizzata a dare lavoro on svizzera!!!!ANZI LE AGENZIE SVIZZERE SI DISSOCIANO E AVVERTONO DI NON DARLE CREDITO.
    ETHNIC FOOD E ALTRE AZIENDE DA LUI PROPOSTE NON LO CONOSCONO E NON STANNO CERCANDO NESSUN LAVORATORE!!!!

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