Ethnic Foods Europe 00420732728056 / +420732728056
Nome: Ethnic Foods Europe di più...
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Valutazione: neutro
Stefano ha scritto: SI CHIAMA TITUS SFARLEA DIMITRI SEVER TRUFFATORE ZINGARO NON MANDATE SOLDI DOCUMENTI ECC. TUTTO F... tutte le valutazioni
Dettagli sul numero telefonico
Prefisso: T-Mobile - Repubblica CecaNumero: 0042073-2728056
Internazionale:
Intestatario e indirizzo: Scopri
Punteggio per +420732728056
Distribuzione dei tipi di chiamata e dei nomi dei chiamanti in base alle recensioni
Tipo di chiamata:
Truffa 4 Segnalazioni |
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Numero serio 4 Segnalazioni |
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Sconosciuto 1 Segnalazioni |
Nome:
Sconosciuto 8 Segnalazioni |
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Ethnic Foods Europe 1 Segnalazioni |
Chi chiama con 00420732728056?
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Agente Stefano ha segnalato Sconosciuto con il numero +420732728056 come Truffa
SONO DEI LADRI DI IDENTITA E DI SOLDI
SFARLEA TUTUS DIMITRI
NON ESUSTE NESSUN UFFICIO NAZIONALE COLLOCCAMENTO
BONIFICO SU BANCA RUSSA IN CECOSLOVACCHIA
NUMERI CECOSLOVACCHI
LUI ZINGARO
-
Diego ha segnalato Sconosciuto con il numero +420732728056 come Numero serio
Da pizzaiolo in Italia a 1200 Euro al mese a pizzaiolo in Berna a 4800 Franchi al mese che sono 4200 Euro circa... Oggi ho riscosso la mia prima paga, mia moglie mi ha chiamato piangendo dall' italia perche'ha controllato il conto corrente. Ora possiamo cominciare ad avere dei sogni e preparare il futuro per il nostro figlio. Intanto pero' ci tocca lavorare fuori dal nostro paese e purtroppo costruiamo un'economia che non ci appartiene...
Ismaele risposta 25/01/16 17:51Come hai fatto? Hai mandato il curriculum a loro? Ti hanno contattato loro? Anch'io voglio trovare un lavoro all'estero, onesto e remunerato bene.alessio risposta 26/01/16 15:07Ho ricevuto offerta di lavoro in svizzera con questo numero come referente,mi hanno chiesto assistenza giuridica e tassa cantonale,c'è da fodarsi?Daniela risposta 27/01/16 14:30Se non pagate le Tasse e specialmente l'assistenza giuridica non vi rilasciano il permesso di soggiorno B per poter lavorare in Svizzera. Mi è toccato spedire la ricevuta della banca per le asse cantonali ma l'assistenza giuridica lo fatta con UIL e ho speso 116 euro...Alessio risposta 27/01/16 15:17Ma a me puzzava il fatto che la etnich Ford europea avesse sede ad Amsterdam e non a Milano o in Svizzera,e che il numero di telefono e la banca dove fare il bonifico sia della Rep cecaMarianna risposta 02/02/16 14:09La fine del rapporto di lavoro secondo il diritto svizzero
A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
1. Contratto di lavoro a tempo determinato
Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
X sarà terminato”).
Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
considerato a tempo indeterminato.
Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
le ha ricevute.
Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
comunque, altrimenti il recesso è nullo.
Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
il lavoratore:
Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette
•
037 070321 angolo legale aprile 2007
2/2
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giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
3. Forme contrattuali “ibride”
Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
(per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.ANTONIO risposta 02/02/16 14:55Qualcuno mi puo dire se ci si puo fidare di questa gente ?grazieCrletto risposta 03/02/16 10:12Ismaele risposta 2016-01-25 17:51:54
Come hai fatto? Hai mandato il curriculum a loro? Ti hanno contattato loro? Anch'io voglio trovare un lavoro all'estero, onesto e remunerato bene.
alessio risposta 2016-01-26 15:07:15
Ho ricevuto offerta di lavoro in svizzera con questo numero come referente,mi hanno chiesto assistenza giuridica e tassa cantonale,c'è da fodarsi?
Daniela risposta 2016-01-27 14:30:27
Se non pagate le Tasse e specialmente l'assistenza giuridica non vi rilasciano il permesso di soggiorno B per poter lavorare in Svizzera. Mi è toccato spedire la ricevuta della banca per le asse cantonali ma l'assistenza giuridica lo fatta con UIL e ho speso 116 euro...
Alessio risposta 2016-01-27 15:17:02
Ma a me puzzava il fatto che la etnich Ford europea avesse sede ad Amsterdam e non a Milano o in Svizzera,e che il numero di telefono e la banca dove fare il bonifico sia della Rep ceca
Marianna risposta 2016-02-02 14:09:08
La fine del rapporto di lavoro secondo il diritto svizzero
A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
1. Contratto di lavoro a tempo determinato
Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
X sarà terminato”).
Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
considerato a tempo indeterminato.
Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
le ha ricevute.
Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
comunque, altrimenti il recesso è nullo.
Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
il lavoratore:
Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette
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giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
3. Forme contrattuali “ibride”
Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
(per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.Primo risposta 26/02/16 16:19Diego condire cazzat.... tu sei uno di quelli in mezzo alla truffa.Primo risposta 26/02/16 16:22Caro sign.. Diego
secondo me tu fai parte della danda dei truffaldiniPrimo risposta 26/02/16 16:24perche non publicate i miei annunci perché la verità fa male hhheeheheh!!!!Primo risposta 26/02/16 16:28Caro Sign. Diego
non dire bugie tu fai parte della banda dei truffaldiniPrimo risposta 26/02/16 16:29Caro Sign. Diego
non dire bugie tu fai parte della banda dei truffaldiniPrimo risposta 26/02/16 16:29Caro Sign. Diego
non dire bugie tu fai parte della banda dei truffaldiniStefano risposta 05/03/16 19:10BUGIARDOStefano risposta 07/03/16 16:11Tutto falso
SFARLEA TiTUS nin ha nessuna agenzia
Nessun lavoro
Ethnic food non cerca nessunoStefano risposta 08/03/16 17:14NON DITE IDIOZIE
SONO SOLO BUGIE
NON ESISTE NESSUNA AGENZIA DI COLLOCCAMENTO
CERCATE SU GOOGLE,LUI , LA SUA AGENZIA E VEDRETE COSA NE ESCE.....Stefano risposta 08/03/16 17:24Sei anche tu della cricca??? -
Daniele ha segnalato Sconosciuto con il numero +420732728056 come Numero serio
Io ho fatto l'assistenza giuridica con CGil e ho speso 112 euro ma d loro costa circa 40. La puoi fre anche in Italia ma ti costa più del doppio.
Daniele risposta 22/01/16 12:50Io ho riscontrato dei problemi presentando un'assistenza giuridica atta con un CAF italiano. L polizia Ticinese non lo ha accettata e lo dovuta rifare in Svizzera, doppia spesa.Mariangela risposta 22/01/16 12:55Qualcuno che lavora a Lugano mi può dire quant'è le tasse Ticinesi da pagare? HO trovato diverse cifre su diversi forumDelBianco risposta 22/01/16 12:59Allora hai da pagare in totale circa 75 franchi svizzeri pari a circa 65 - 68€. Hai da pagare le tasse ticinesi circa 27 euro e ti chiedono anche un'assistenza giuridica che puoi fare con un sindacato Italiano oppure con loro , circa 45 euro. Non hai altre spese. le altre spese sono a carico del datore di lavoroMariangela risposta 22/01/16 12:59Grazie milleMartina risposta 22/01/16 16:26Aleeeeeeeeeeeeeee!!! Ho appena firmato il contratto. Fate attenzione che sono molto fiscali, non presentate la documentazione incompleta perchè vi scartano e presentano altri candidati preparatiRoberto risposta 22/01/16 16:35Martina, mi spighi cosa hai firmato? A questo numero non risponde nessuno? tu come hai fatto a presentare la documentazione? Mi hanno mandato una email da [email protected] ed ancora aspetto che mi rispondano.
Potete spiegarmi?
Grazie anticipatamente!Martina risposta 22/01/16 21:04Vado a lavorare a Zurigo come estetista. Ho candidato due settimane fa per un'offerta, mi hanno contattato con un-e-mail, ho ricevuto la documentazione da presentare, ho spedito la documentazione e dopo 2 giorni circa mi hanno contattato e mi hanno fissato l'appuntamento per oggi per fare la visita medica e firmare il contratto di lavoro -
-
mARIA ha segnalato Sconosciuto con il numero 00420732728056 come Numero serio
Qualcuna sa dirmi dove posso fare un'assistenza giuridica?
Dammiano risposta 22/01/16 13:15Presso un sindacato Italiano oppure Svizzero. Scegli tuMarianna risposta 02/02/16 14:09La fine del rapporto di lavoro secondo il diritto svizzero
A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
1. Contratto di lavoro a tempo determinato
Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
X sarà terminato”).
Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
considerato a tempo indeterminato.
Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
le ha ricevute.
Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
comunque, altrimenti il recesso è nullo.
Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
il lavoratore:
Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette
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giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
3. Forme contrattuali “ibride”
Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
(per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.Carletto risposta 03/02/16 10:12Ismaele risposta 2016-01-25 17:51:54
Come hai fatto? Hai mandato il curriculum a loro? Ti hanno contattato loro? Anch'io voglio trovare un lavoro all'estero, onesto e remunerato bene.
alessio risposta 2016-01-26 15:07:15
Ho ricevuto offerta di lavoro in svizzera con questo numero come referente,mi hanno chiesto assistenza giuridica e tassa cantonale,c'è da fodarsi?
Daniela risposta 2016-01-27 14:30:27
Se non pagate le Tasse e specialmente l'assistenza giuridica non vi rilasciano il permesso di soggiorno B per poter lavorare in Svizzera. Mi è toccato spedire la ricevuta della banca per le asse cantonali ma l'assistenza giuridica lo fatta con UIL e ho speso 116 euro...
Alessio risposta 2016-01-27 15:17:02
Ma a me puzzava il fatto che la etnich Ford europea avesse sede ad Amsterdam e non a Milano o in Svizzera,e che il numero di telefono e la banca dove fare il bonifico sia della Rep ceca
Marianna risposta 2016-02-02 14:09:08
La fine del rapporto di lavoro secondo il diritto svizzero
A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
1. Contratto di lavoro a tempo determinato
Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
X sarà terminato”).
Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
considerato a tempo indeterminato.
Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
le ha ricevute.
Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
comunque, altrimenti il recesso è nullo.
Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
il lavoratore:
Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette
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037 070321 angolo legale aprile 2007
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giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
3. Forme contrattuali “ibride”
Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
(per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.Garry risposta 03/02/16 10:13Ismaele risposta 2016-01-25 17:51:54
Come hai fatto? Hai mandato il curriculum a loro? Ti hanno contattato loro? Anch'io voglio trovare un lavoro all'estero, onesto e remunerato bene.
alessio risposta 2016-01-26 15:07:15
Ho ricevuto offerta di lavoro in svizzera con questo numero come referente,mi hanno chiesto assistenza giuridica e tassa cantonale,c'è da fodarsi?
Daniela risposta 2016-01-27 14:30:27
Se non pagate le Tasse e specialmente l'assistenza giuridica non vi rilasciano il permesso di soggiorno B per poter lavorare in Svizzera. Mi è toccato spedire la ricevuta della banca per le asse cantonali ma l'assistenza giuridica lo fatta con UIL e ho speso 116 euro...
Alessio risposta 2016-01-27 15:17:02
Ma a me puzzava il fatto che la etnich Ford europea avesse sede ad Amsterdam e non a Milano o in Svizzera,e che il numero di telefono e la banca dove fare il bonifico sia della Rep ceca
Marianna risposta 2016-02-02 14:09:08
La fine del rapporto di lavoro secondo il diritto svizzero
A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
1. Contratto di lavoro a tempo determinato
Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
X sarà terminato”).
Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
considerato a tempo indeterminato.
Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
le ha ricevute.
Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
comunque, altrimenti il recesso è nullo.
Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
il lavoratore:
Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette
•
037 070321 angolo legale aprile 2007
2/2
•
oli
giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
3. Forme contrattuali “ibride”
Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
(per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.Dany risposta 03/02/16 18:11Marianna risposta 2016-02-02 14:09:39
La fine del rapporto di lavoro secondo il diritto svizzero
A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
1. Contratto di lavoro a tempo determinato
Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
X sarà terminato”).
Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
considerato a tempo indeterminato.
Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
le ha ricevute.
Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
comunque, altrimenti il recesso è nullo.
Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
il lavoratore:
Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette
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037 070321 angolo legale aprile 2007
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giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
3. Forme contrattuali “ibride”
Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
(per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
Carletto risposta 2016-02-03 10:12:53
Ismaele risposta 2016-01-25 17:51:54
Come hai fatto? Hai mandato il curriculum a loro? Ti hanno contattato loro? Anch'io voglio trovare un lavoro all'estero, onesto e remunerato bene.
alessio risposta 2016-01-26 15:07:15
Ho ricevuto offerta di lavoro in svizzera con questo numero come referente,mi hanno chiesto assistenza giuridica e tassa cantonale,c'è da fodarsi?
Daniela risposta 2016-01-27 14:30:27
Se non pagate le Tasse e specialmente l'assistenza giuridica non vi rilasciano il permesso di soggiorno B per poter lavorare in Svizzera. Mi è toccato spedire la ricevuta della banca per le asse cantonali ma l'assistenza giuridica lo fatta con UIL e ho speso 116 euro...
Alessio risposta 2016-01-27 15:17:02
Ma a me puzzava il fatto che la etnich Ford europea avesse sede ad Amsterdam e non a Milano o in Svizzera,e che il numero di telefono e la banca dove fare il bonifico sia della Rep ceca
Marianna risposta 2016-02-02 14:09:08
La fine del rapporto di lavoro secondo il diritto svizzero
A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
1. Contratto di lavoro a tempo determinato
Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
X sarà terminato”).
Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
considerato a tempo indeterminato.
Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
le ha ricevute.
Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
comunque, altrimenti il recesso è nullo.
Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
il lavoratore:
Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette
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037 070321 angolo legale aprile 2007
2/2
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oli
giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
3. Forme contrattuali “ibride”
Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
(per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
Garry risposta 2016-02-03 10:13:42
Ismaele risposta 2016-01-25 17:51:54
Come hai fatto? Hai mandato il curriculum a loro? Ti hanno contattato loro? Anch'io voglio trovare un lavoro all'estero, onesto e remunerato bene.
alessio risposta 2016-01-26 15:07:15
Ho ricevuto offerta di lavoro in svizzera con questo numero come referente,mi hanno chiesto assistenza giuridica e tassa cantonale,c'è da fodarsi?
Daniela risposta 2016-01-27 14:30:27
Se non pagate le Tasse e specialmente l'assistenza giuridica non vi rilasciano il permesso di soggiorno B per poter lavorare in Svizzera. Mi è toccato spedire la ricevuta della banca per le asse cantonali ma l'assistenza giuridica lo fatta con UIL e ho speso 116 euro...
Alessio risposta 2016-01-27 15:17:02
Ma a me puzzava il fatto che la etnich Ford europea avesse sede ad Amsterdam e non a Milano o in Svizzera,e che il numero di telefono e la banca dove fare il bonifico sia della Rep ceca
Marianna risposta 2016-02-02 14:09:08
La fine del rapporto di lavoro secondo il diritto svizzero
A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
1. Contratto di lavoro a tempo determinato
Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
X sarà terminato”).
Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
considerato a tempo indeterminato.
Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
le ha ricevute.
Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
comunque, altrimenti il recesso è nullo.
Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
il lavoratore:
Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette
•
037 070321 angolo legale aprile 2007
2/2
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oli
giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
3. Forme contrattuali “ibride”
Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
(per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.Stefano risposta 05/03/16 19:12NON FARLA
NON MANDATE NIENTE
SONO ZINGARI -
Agente Stefano ha segnalato Sconosciuto con il numero 00420732728056 come Truffa
OCCHIO NON MANDATE SOLDI
SONO TRUFFATORI
NON ESISTE NESSUNA AGENZIA E NESSUN POSTO DI LAVORO, IN SVIZZERA....CON UN CELLULARE CECOSLOVACCO ED UN CONTO RUSSO????!!!!????
In svizzera a questi non li fanno neanche passare altro che cercarvi lavoro!!!!//?? -
Agente Stefano ha segnalato Sconosciuto con il numero +420732728056 come Truffa
MON ASCOLTATE I COMMENTI POSITIVI
SINI TRUFFATORI
NIN ESISTE L AGENZIA DI COLLOCCAMENTO NEPPURE IL LAVORO....
LUI SI CHIAMA SFARLEA DUMITRI TITUS
SONO UNA BANDA DI ZINGARI -
Marco Argentero ha segnalato Sconosciuto con il numero +420732728056 come Numero serio
Ma che cavolo scrive certa gente???
Ho appena firmato il contratto e fatto la visita medica...Lunedi prossimo comincio il lavoro. Vi dico di piu, lo spostamneto di oggi d Milano(vivo a Milano) mi e stato non rimborsato con assegno bancario intestato a me dal datore di lavoro. Altro mondo, altre regole...serieta assolutaAnna - Palermo risposta 10/02/16 12:56Sono Pace Anna e Dalla mia amata Sicilia ove purtroppo non abbiamo lavoro a Lugano per crearmi un futuro... Sono Un medico anestesista che comincerà l'attività lavorativa lunedì 22.02.16. Ho appena firmato il contratto di lavoro. Attenzione che sono molto scrupolosi e seri, non dimenticate il casellario, senza non prenderanno in visione i vostri documenti. In bocca al lupoluca risposta 19/02/16 11:50ma che cavolo stai dicendo 00420732728056 guarda che se questo e un numero serio ti sbagli caro amico sono dei truffatori -
Agente Saro ha segnalato il numero +420732728056 come Ethnic Foods Europe
Pubblicano annunci di lavoro in Svizzera, li chiami ti rispondono la prima volta e poi staccano la telefonata e bloccano il numero.
Imbroglioni!!!!!alessio risposta 27/01/16 21:07Mi hanno contattato per un lavoro di autista,mi sono illuso per niente...meno male che prima di fare il bonifico mi sono informato sul web...infami...spero che loro e i loro cari muoiano malegigi risposta 29/01/16 14:10ciao Alessio anche io sono stato contattato per il posto di autista, mi spieghi per favore perchè dici che è una presa in giro?alessio risposta 29/01/16 16:31Perché la etnich foods non ha sede a Lugano i milano ma in Olanda, perché nel sito della swiss com non c'è nessuna richiesta per questo tipo di lavoro,perché non si chiedono soldi prima ma le eventuali tassazioni vengono fatte dopo l'inizio del rapporto di lavoro,perché il numero da contattare e la banca dove fare bonifico non é svizzera ma in rep ceca,illudono e basta...1900 più straordinari Bla Bla bla purtroppo sono tutte chiacchieregigi risposta 29/01/16 17:11Purtroppo io sono caduto nella loro trappola perchè ho inviato i bonifici come da loro richiesti ed adesso non rispondono più al telefono o quando sentono il mio nome chiudono la chiamata. Ora prenderò provvedimentiStefano risposta 08/03/16 16:51NIENTE DI PIU VERO!!!!!!HO PERSO SETTANTA EURO. SFARLEA DIMITRI ECC ECC. Non ha nessuna agenzia autorizzata a dare lavoro on svizzera!!!!ANZI LE AGENZIE SVIZZERE SI DISSOCIANO E AVVERTONO DI NON DARLE CREDITO.
ETHNIC FOOD E ALTRE AZIENDE DA LUI PROPOSTE NON LO CONOSCONO E NON STANNO CERCANDO NESSUN LAVORATORE!!!!
Nuova valutazione sul 00420732728056
Se sei stato chiamato da questo numero e sai qualcosa in più sul mittente, allora la risposta è sì!
Attraverso la tua valutazione il numero telefonico e il mittente saranno pubblicamente segnalati nel nostro elenco. In modo che le chiamate indesiderate siano solo un ricordo del passato. Si prega di leggere i termini e le condizioni per l'utilizzo del sito. I commenti degli utenti registrati non possono più essere rimossi senza un esame approfondito dallo staff tellows. Vi contatteremo, nel caso in cui qualcuno desideri rimuovere il vostro commento. Ti preghiamo di considerare le nostre condizioni di utilizzo! Se stai commentando il numero di un'azienda e sei l'intestatario del numero o disponi di maggiori informazioni a riguardo, vai allo specifico inserimento per aziende per maggiori dettagli.
Agente Stefano ha segnalato Sconosciuto con il numero +420732728056 come Truffa
SI CHIAMA TITUS SFARLEA DIMITRI SEVER
TRUFFATORE ZINGARO
NON MANDATE SOLDI DOCUMENTI ECC.
TUTTO FALSO
IN SVIZZERA NON ESISTE NULLA DI QUELLO CHE DICE DI ESSERE
I COMMENTI INSERITI A SUO FAVORE SONO FALSI.