Ufficio Collocamento Ticino 00420770671592 / +420770671592

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Diritto del lavoro Svizzera ha scritto: La fine del rapporto di lavoro secondo il diritto svizzero A livello internazionale, il diritto del... tutte le valutazioni

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Ufficio Collocamento Ticino
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Chi chiama con 00420770671592?


  1. 0

    Diritto del lavoro Svizzera ha segnalato Ufficio Collocamento Ticino con il numero ‎+420770671592 come Numero serio

    26/11/15 16:16

    La fine del rapporto di lavoro secondo il diritto svizzero
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

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    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.


  2. 0

    Agente Marco ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎00420770671592 come Numero serio

    26/11/15 16:09

    CDBund Logo
    Segreteria di Stato dell'economia SECO






    Diritto del lavoro

    Il diritto del lavoro contiene i diritti e gli obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro. Esso è disciplinato in varie leggi. Le principali sono il Codice delle obbligazioni (contratto individuale di lavoro, contratto collettivo di lavoro, contratto normale di lavoro), la legge sul lavoro (protezione generale dei lavoratori, durata del lavoro e del riposo, giovani lavoratori, donne incinte e madri che allattano) e la legge sull'assicurazione contro gli infortuni (sicurezza del lavoro).

    Le pagine seguenti contengono informazioni e link inerenti ai diversi settori del diritto del lavoro in senso stretto e in senso ampio.

    Conflitti del lavoro

    Sono qui illustrate le norme legali che disciplinano i conflitti del lavoro e la composizione dei conflitti collettivi del lavoro. Viene inoltre brevemente presentato il diritto di sciopero sancito nella Costituzione federale.
    Conflitti del lavoro(1)
    Partecipazione dei lavoratori

    Legge federale sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione). Le disposizioni della legge si applicano a tutte le imprese che, in Svizzera, occupano lavoratori, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa.
    Partecipazione dei lavoratori(2)
    Contratti collettivi di lavoro (CCL)

    Su domanda delle associazioni contraenti, le autorità competenti a livello federale e a livello cantonale possono conferire il carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro (CCL) se le condizioni legali in tal senso sono adempiute. Conferendo a un CCL l'obbligatorietà generale, il suo campo d'applicazione viene esteso a tutti i lavoratori e ai datori di lavoro del ramo economico in questione. I decreti che conferiscono il carattere obbligatorio generale a un CCL contengono l'indicazione del campo d'applicazione territoriale, del rispettivo ramo economico e dei lavoratori per i quali valgono le disposizioni del CCL.
    Conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro(3)
    Le présent rapport a pour but de faire un bilan complet et d'identifier les éventuels besoins d'action au niveau des lois ou à d'autres niveaux, p. ex. du point de vue organisationnel ou au niveau de l'exécution.
    Tipo: PDF Rapport Bilan des CCT (non esiste in italiano)
    (4) Ultima modifica: 02.05.2014 | Grandezza: 945 kb | Tipo: PDF

    Promemoria, informazioni(5)
    Il lavoro nero

    Il lavoro nero è un fenomeno grave e dannoso. Esso è infatti all'origine di numerosi problemi: minaccia per la protezione dei lavoratori, distorsioni della concorrenza in seno alle branche economiche, perdite di entrate per l'amministrazione fiscale e le assicurazioni sociali, ecc.
    Il lavoro nero(6)
    Misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone CH - UE

    Il 01.06.2002 sono entrati in vigore i sette Accordi bilaterali I tra la Svizzera e l'Unione europea. Uno di essi introduce gradualmente la libera circolazione delle persone su tutto il territorio dell'UE e della Svizzera per i cittadini degli Stati membri dell'UE e i cittadini svizzeri.
    Misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone CH - UE(7)
    Troverete informazioni relative alla legge sul lavoro e alla sicurezza del lavoro rispettivamente sotto Prottezione dei lavoratori e Protezione della salute al posto di lavoro

    Protezione dei lavoratori(8)
    Protezione della salute al posto di lavoro(9)

    Dartagnan risposta 26/11/15 16:10
    Il diritto del lavoro

    Ci sono diverse leggi che disciplinano il lavoro. La Legge sul lavoro (LL) ne fissa i principi fondamentali. Le disposizioni relative al contratto di lavoro si trovano invece nel Codice delle obbligazioni (CO), mentre quelle specifiche riguardanti i giovani nell’Ordinanza sui lavori pericolosi per i giovani (www.admin.ch/ch/i/rs/c822_115_2.html). Altre disposizioni importanti si trovano nella Legge sulla formazione professionale (LFPr) e nelle leggi sulle assicurazioni sociali (AVS/AI, assicurazione contro la disoccupazione, assicurazione contro gli infortuni ecc.).
    Qui di seguito trovi solo le disposizioni principali.
    Sotto «Formazione professionale e maturità professionale (SMP-1)» figurano altre informazioni in proposito.

    Contratto di lavoro: il rapporto di lavoro va disciplinato con un contratto di lavoro, che può anche essere concluso oralmente. Tuttavia, è opportuno stipulare un contratto scritto, che contenga almeno i seguenti dati:
    - elenco dei compiti,
    - salario,
    - durata del lavoro,
    - eventuali spese (per esempio per i pasti e le trasferte).
    Ricorda: tutti i contratti che concludi prima di aver compiuto 18 anni sono validi solo se sono controfirmati dai tuoi genitori. Guardati dai lavori senza un salario né orari di lavoro chiaramente fissati, come nel caso delle vendite porta a porta, delle vendite a provvigione, delle vendite telefoniche senza salario di base, dei lavoretti occasionali e così via. Può infatti capitare che tu finisca per lavorare un sacco di tempo per ricevere un salario irrisorio.

    Salario: in Svizzera non esiste un salario minimo garantito, tuttavia i datori di lavoro devono attenersi ai contratti collettivi di lavoro (CCL) e ai contratti normali di lavoro (CNL), restando inoltre sui livelli salariali in vigore nel ramo e nella regione. A tale proposito trovi ulteriori informazioni su www.salario-uss.ch.

    Assicurazioni: indipendentemente dall’età, tutti i lavoratori devono essere assicurati obbligatoriamente dal loro datore di lavoro contro gli infortuni. Se lavorano per meno di 8 ore alla settimana presso un datore di lavoro, l’assicurazione copre unicamente gli infortuni professionali. In tal caso, occorre includere l’assicurazione contro gli infortuni nel premio per la cassa malati. Se, invece, i dipendenti lavorano più di 8 ore alla settimana presso un datore di lavoro, sono assicurati contro tutti gli infortuni. Se un minorenne subisce un infortunio sul lavoro, il datore di lavoro è tenuto a informare i genitori (art. 32 LL, Legge sul lavoro). Per le assunzioni inferiori a tre mesi, il datore di lavoro non è tenuto a versare un salario in caso di malattia. Le altre assicurazioni sociali (AVS/AI/IPG) sono obbligatorie solo a partire dai 18 anni. Se il datore di lavoro non versa i contributi, siamo di fronte a un caso di lavoro nero e quindi rischia che gli vengano comminate delle sanzioni.

    Periodo di prova: se non è stato concordato altrimenti, il primo mese di lavoro è considerato periodo di prova. Durante questo periodo hai innanzi tutto la possibilità di renderti conto se il lavoro ti piace e se ti trovi bene con i colleghi e i superiori. D’altro canto, anche il tuo datore di lavoro ha la possibilità di valutarti e di verificare se sei all’altezza del tuo compito. Sia tu che il tuo datore di lavoro potete rescindere il contratto di lavoro con sette giorni di preavviso.
    Si può anche concordare che il periodo di prova duri più a lungo (al massimo tre mesi). Se, durante il periodo di prova, non puoi lavorare a causa di una malattia o di un infortunio, il periodo di prova viene prolungato di conseguenza.

    Malattia durante le vacanze: se la tua malattia si protrae per più di tre giorni, devi presentare un certificato medico. Se ti ammali durante le vacanze, i giorni di malattia non vengono considerati giorni di vacanza. Tuttavia, devi poter dimostrare che eri malato/a, presentando un certificato medico.
    Se, per motivi di salute, non puoi più lavorare, il datore di lavoro deve versarti il salario per un certo periodo, a patto che tu abbia lavorato nella sua azienda almeno tre mesi. Tale periodo dipende dai tuoi anni di servizio. Se non è stato pattuito altrimenti, nel primo anno di lavoro hai diritto a tre settimane di salario.

    Vacanze: fino al compimento del ventesimo anno di età hai diritto a cinque settimane di vacanza all’anno, in seguito a quattro. Ricordati che in caso di lavoro a ore, temporaneo, ausiliario o su chiamata, le vacanze vengono pagate, in altre parole, invece di giorni di vacanza ricevi più salario. Questo supplemento va menzionato separatamente sul tuo foglio paga.

    Congedo giovanile: fino all’età di 30 anni, ogni anno hai diritto a una settimana di congedo giovanile non pagato, ma unicamente se organizzi o dirigi un evento culturale, sociale o sportivo con dei giovani. Per ulteriori informazioni consulta www.congedogiovanile.ch.

    Disdetta: durante il periodo di prova, il contratto di lavoro può venir disdetto con un preavviso di sette giorni. Trascorso il periodo di prova, di solito il termine di disdetta dipende dai tuoi anni di servizio. Nel primo anno è di un mese, dal secondo al nono di due e più avanti di tre mesi.

    Disdetta immediata: se hai un motivo grave, per esempio se sei vittima di mobbing, razzismo o molestie sessuali, puoi disdire il contratto con effetto immediato.
    Il tuo datore di lavoro, invece, può disdire il contratto immediatamente:
    - se è venuta a mancare la fiducia tra di voi;
    - se, a causa di una grave negligenza (per esempio presentandoti al lavoro in stato di ebbrezza), hai messo in pericolo o danneggiato te stesso o altri;
    - se hai commesso un reato sul posto di lavoro (per esempio un furto);
    - se hai commesso un grave errore professionale.

    Disdetta abusiva: il tuo datore di lavoro non ha assolutamente il diritto di disdire il contratto di lavoro per i seguenti motivi:
    - per il colore della tua pelle, la tua nazionalità, il tuo sesso, le tue inclinazioni sessuali, la tua fede religiosa o motivi simili;
    - perché esprimi liberamente la tua opinione, a meno che, così facendo, non violi i doveri che hai nei confronti del tuo datore di lavoro o il suo onore;
    - perché sei attivo/a in un sindacato o a livello politico.
    In tutti questi casi la disdetta è da considerarsi abusiva e hai diritto a un’indennità, e a tale proposito è utile che tu ti rivolga al tuo sindacato.

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