0042077317067 di Vodafone česká republika
Nome: Sconosciuto (2)
Valutazioni: 3
Valutazione: neutro, appena positivo, chiamata inoffensiva
RICCARDO ha scritto: A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permett... tutte le valutazioni
Dettagli sul numero telefonico
Prefisso: Vodafone česká republika - Repubblica CecaNumero: 0042077-317067
Internazionale:
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Punteggio per +42077317067
Distribuzione dei tipi di chiamata e dei nomi dei chiamanti in base alle recensioni
Tipo di chiamata:
Numero serio 1 Segnalazioni |
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Truffa 1 Segnalazioni |
Nome:
Sconosciuto 2 Segnalazioni |
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Chi chiama con 0042077317067?
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Agente alelaura ha segnalato Sconosciuto con il numero 0042077317067 come Truffa
Mi hanno contattato da Swissjobs.com per un lavoro a Lugano. Hanno mandato via email dei documenti da compilare e di espedirgli poi sempre via email e anche da pagare 58 euro tassa per inscrizione annuale e per assistenza giuridica. STATI ATTENTI !!! E UNA TRUFFA! Io purtroppo sono cascata nella loro truffa. Dopo che ricevono i soldi non rispondono più al telefono. Ho telefonato al posto di lavoro da loro promesso e mi hanno detto che non sanno nulla di questa cosa e che loro non hanno bisogno di personale. E che non sono stata unica che ha telefonato ed e stata truffata. Sono molto amareggiata ma spero che prima poi li beccano e che questi pagano per tutto il male fatto alle persone . Ancora una volta non pagate nulla e non spedite nulla a Swissjobs.com .E UNA TRUFFA!!
Nuova valutazione sul 0042077317067
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RICCARDO ha segnalato Sconosciuto con il numero 0042077317067 come Numero serio
A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
1. Contratto di lavoro a tempo determinato
Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
X sarà terminato”).
Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
considerato a tempo indeterminato.
Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
le ha ricevute.
Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
comunque, altrimenti il recesso è nullo.
Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
il lavoratore:
Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette
•
037 070321 angolo legale aprile 2007
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giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
3. Forme contrattuali “ibride”
Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
(per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
Rispondi a questo commento
CARLO segnala Sconosciuto con il numero 00420774075817 come Numero serio
inserito il 27/feb/2016 13.49.10
A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
1. Contratto di lavoro a tempo determinato
Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
X sarà terminato”).
Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
considerato a tempo indeterminato.
Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
le ha ricevute.
Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
comunque, altrimenti il recesso è nullo.
Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
il lavoratore:
Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
il peri
Collocamento segnala Sconosciuto con il numero 00420774077293 come Numero serio
inserito il 18/mar/2016 22.04.07
A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
1. Contratto di lavoro a tempo determinato
Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
X sarà terminato”).
Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
considerato a tempo indeterminato.
Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
le ha ricevute.
Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
comunque, altrimenti il recesso è nullo.
Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
il lavoratore:
Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette
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037 070321 angolo legale aprile 2007
2/2
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giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
3. Forme contrattuali “ibride”
Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
(per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
Rispondi a questo commento
CARLO segnala Sconosciuto con il numero 00420774075817 come Numero serio
inserito il 27/feb/2016 13.49.10
A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
1. Contratto di lavoro a tempo determinato
Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
X sarà terminato”).
Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
considerato a tempo indeterminato.
Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
le ha ricevute.
Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
comunque, altrimenti il recesso è nullo.
Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
il lavoratore:
Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
il peri
Vi preghiamo di ignorare nel modo più assoluto tale comunicazione, in quanto appunto espressione di una truffa.
La nostra Camera di Commercio ha già provveduto a inoltrare denuncia presso le competenti autorità di polizia.