0042077317067 di Vodafone česká republika

Tipo di chiamata: Numero serio
Nome: Sconosciuto (2)
Valutazioni: 3
Valutazione: neutro, appena positivo, chiamata inoffensiva
Leggi i commenti (11/04/16 12:16)

RICCARDO ha scritto: A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permett... tutte le valutazioni

Dettagli sul numero telefonico

Prefisso: Vodafone česká republika - Repubblica Ceca
Numero: 0042077-317067
Internazionale:
Numero telefonico +42077317067 da Vodafone česká republika è stato contrassegnato 1 volte come Numero serio.

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Tipo di chiamata:
Numero serio
1 Segnalazioni
Truffa
1 Segnalazioni
Nome:
Sconosciuto
2 Segnalazioni
Numero telefonico +42077317067 da Vodafone česká republika è stato contrassegnato 1 volte come Numero serio: A livello internazionale, il diritto del... 98 ricerche su tellows, la grande comunità per i numeri di telefono

Chi chiama con 0042077317067?


  1. 0

    RICCARDO ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎0042077317067 come Numero serio

    11/04/16 12:16

    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    Rispondi a questo commento
    CARLO segnala Sconosciuto con il numero 00420774075817 come Numero serio
    inserito il 27/feb/2016 13.49.10
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il peri

    Collocamento segnala Sconosciuto con il numero 00420774077293 come Numero serio
    inserito il 18/mar/2016 22.04.07
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    Rispondi a questo commento
    CARLO segnala Sconosciuto con il numero 00420774075817 come Numero serio
    inserito il 27/feb/2016 13.49.10
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il peri

    Alex risposta 18/07/16 13:05
    Si invitano tutti gli utenti a fare molta attenzione ad una truffa attualmente in circolazione sotto forma di una comunicazione nella quale si parla di un’offerta di lavoro che riguarderebbe la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera. La truffa consiste nel contattare i nostri uffici, ovviamente con un numero di telefono fasullo, invitando a versare una quota di partecipazione.

    Vi preghiamo di ignorare nel modo più assoluto tale comunicazione, in quanto appunto espressione di una truffa.

    La nostra Camera di Commercio ha già provveduto a inoltrare denuncia presso le competenti autorità di polizia.

  2. -1

    Agente alelaura ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎0042077317067 come Truffa

    10/10/15 16:35

    Mi hanno contattato da Swissjobs.com per un lavoro a Lugano. Hanno mandato via email dei documenti da compilare e di espedirgli poi sempre via email e anche da pagare 58 euro tassa per inscrizione annuale e per assistenza giuridica. STATI ATTENTI !!! E UNA TRUFFA! Io purtroppo sono cascata nella loro truffa. Dopo che ricevono i soldi non rispondono più al telefono. Ho telefonato al posto di lavoro da loro promesso e mi hanno detto che non sanno nulla di questa cosa e che loro non hanno bisogno di personale. E che non sono stata unica che ha telefonato ed e stata truffata. Sono molto amareggiata ma spero che prima poi li beccano e che questi pagano per tutto il male fatto alle persone . Ancora una volta non pagate nulla e non spedite nulla a Swissjobs.com .E UNA TRUFFA!!

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