00420774075817 di Vodafone česká republika

Tipo di chiamata: Truffa
Nome: Sconosciuto (16)
Valutazioni: 61 (Eliminato: 3)
Valutazione: neutro
Leggi i commenti (18/03/16 22:02)

Carlo - Prato ha scritto: Sono serissimi. Lovoro tramite loro... tutte le valutazioni

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Dettagli sul numero telefonico

Prefisso: Vodafone česká republika - Repubblica Ceca
Numero: 0042077-4075817
Internazionale:
Numero telefonico +420774075817 da Vodafone česká republika è stato contrassegnato 9 volte come Truffa.

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Tipo di chiamata:
Truffa
9 Segnalazioni
Numero serio
7 Segnalazioni
Nome:
Sconosciuto
16 Segnalazioni
Numero telefonico +420774075817 da Vodafone česká republika è stato contrassegnato 9 volte come Truffa: Sono serissimi. Lovoro tramite loro... 1265 ricerche su tellows, la grande comunità per i numeri di telefono

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Chi chiama con 00420774075817?


  1. 0

    Carlo - Prato ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎+420774075817 come Numero serio

    18/03/16 22:02

    Sono serissimi. Lovoro tramite loro


  2. 0

    Carlo - Prato ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎00420774075817 come Numero serio

    18/03/16 22:01

    Sono serissimi. Lovoro tramite loro


  3. 0

    Agente Daniele ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎+420774075817 come Truffa

    09/03/16 12:21

    Mi faro' anche le canne ma insieme a tua sorella......
    Smettetela di spalleggiare certa gente.... sono truffatori!!!!!

    Camariere risposta 09/03/16 19:23
    Ma non vedete che sia Stefano che Daniele sono la stessa ed identica persona. Non sei credibile. Guarda che se qualcuno volesse cancellare un commento lo può fare senza problemi basta clickare sull'icona ROSSA. Non vedo per quale motivo visto, i commenti negativi e visto che dai a loro dei truffatori, non CANCELLANO I COMMENTI???!!! Quest'è il dubbio... Poi, devi dimostrare che sei stato truffato, è semplice puntare il dito senza nessuna prova, si chiama diffamazione ed è un reato.
    Puoi rispondere per cortesia?
    Caravan risposta 10/03/16 11:06
    In Effetti è vero, i commenti si possono cancellare. Allora dico che Stefano oppure Daniele tanto si è capito che è la stessa persona ed anche un TRUFFATORE ha architettato TUTTO per diffamarli.
    T'incooc risposta 10/03/16 11:10
    Stefano o Daniele, testa di ca..o, solo questo ti dico. Mi hai fatto litigare con loro e perdere il lavoro. Oggi sono stato contattato dal mio ex FUTURO datore di lavoro per chiedermi per quale motivo non ho accettato il lavoro... E' questo il tuo indirizzo??? Stefano Costantini - MOnterotondo
    Via Sandomenico 18 - MOnterotondo - 18.12.71
    329-8641858

    Ci vediamo presto
    Carlo risposta 10/03/16 21:38
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    Rispondi a questo commento
    CARLO segnala Sconosciuto con il numero 00420774075817 come Numero serio
    inserito il 27/feb/2016 13.49.10
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

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    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    Rispondi a questo commento
    Stefano risposta 2016-03-01 12:10:00
    Conosci il num? Come mai scrivi tutto cio'
    DANIEL risposta 2016-03-03 16:22:01
    livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

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    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    Rispondi a questo commento
    CARLO segnala Sconosciuto con il numero 00420774075817 come Numero serio
    inserito il 27/feb/2016 13.49.10
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

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    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    MARA E ANTONIO risposta 11/03/16 18:41
    Sei un bugiardo. A nessuno piace diffamato. E' vero, i commenti si possono cancellare senza problemi. Allora perchè loro non lo fanno???PERCHE' LORO NON LO FANNO????? Secondo me loro non sanno nemmeno di questo infime Forum, non si occupano come te ime azioni. Gente informatevi presso le istituzioni non tramite Stefano, Daniele, Ina etc. Sono la stessa ed identica persona. Abbiamo spedito tutta la documentazione oggi, abbiamo preso questa decisione. Se ci siamo sbagliati ci sta bene ma se no una volta iniziato il lavoro, fisicamente intendo, divulgherò il posto e i miei dati così le persone serie si potranno informare.
    Minigio - Domodossola risposta 11/03/16 19:28
    Come ho promesso scrivo e vi dico:

    Contratto l'ho in tascoccia. Alla faccia tua Daniele, stefano, chi cavolo sei.
    Massimo - Liutaio risposta 11/03/16 19:54
    Da Liutaio in Italia a fare il falegname vicino Berna. Sono Massimo, sono di Alessandria e comincio il lavoro lunedì. Ho firmato il contratto esattamente due settimane fa. Non fatevi ingannare da discorsi come quelli di Stefano o daniele. Questo forum a preso una svolta negativa da quando hanno scritto i personaggi soprannominati, nessuno li ha mai infamati in questa maniera. Non ha senso credere in uno disabile mentalmente.
    Fam. Italiani risposta 11/03/16 20:04
    ....Potrebbero cambiare il numero di telefono. Fossi un truffatore a questo punto cambierei il numero di telefono, intestazione e continuerei a truffare. PERCHE' NON LO FANNO??? Potrebbero cancellare ciò che hai scritto tutte le volte che scrivi. Perchè non lo fanno? Non vedi che siamo in tanti a sfan..larti. Comunque mia moglie ed io lavoriamo a Holiday Inn Express Luzern di Lucerna, per chi volesse controllare. Fai pena
    Domenico risposta 11/03/16 21:56
    Lavoro tramite loro come mulettista per 5800 franchi al mese. Sono seri
    GIANCARLO - PESCIA risposta 14/03/16 17:28
    Il contratto lo firmato questa mattina da loro in sede. Vi dovete vergognare perchè li state diffamando senza motivo.
    Anna e Mario risposta 14/03/16 20:07
    Anche noi abbiamo candidato per un'offerta di lavoro come custodi in un Ostello a Lugano, siamo stati accettati, e lavoriamo da 6 giorni in questo posto. Abbiamo avuto il terrore che fosse una buffala ma non si è dimostrato tale. Sono seri
    maledetto risposta 16/03/16 18:55
    Stai tranquillo che non ti cerca nessuno...sei un poeraccio, fai perdere il lavoro alle persone. Se sei stato truffato dimostralo. Sei la tipica persona disturbata mentalmente. dovresti fermarti e capire che tutte le persone non sono come te...esattamente così: TUTTE LE PERSONE NON SONO COME TE. nessun'errore.Secondo me hai la fedina penale come un murales. ahahahahah. Vorrei aggiungere che se contattate tellows, questa rete, vi diranno: 1. Puoi cancellare i commenti. 2. Puoi sapere l'IP del computer che utilizza l'utente. Ahahahah, Interessante, tutti i commenti negativi vengono dallo stesso indirizzo IP ma con nomi diversi. Ora che rispondi?Quanta ente ha perso per colpa tua???
    NON VALI UNA COMPILATION DI OFFESE.

  4. 0

    Agente Stefano ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎00420774075817 come Truffa

    09/03/16 12:01

    ANDATE SU QUESTO SITO.......
    http/m4.ti.ch/dfe/de/sdl/sezione
    OPPURE MANDATE UNA email a
    [email protected]
    DEFICENTI LADRI DEL CA...

    Dany risposta 09/03/16 19:55
    Guarda che abbiamo contattato questo ufficio e non sanno niente di ciò che hai scritto... Che vuoi???
    Stefano risposta 09/03/16 20:54
    Senti...vai in svizzera e buon lavoro....
    carmela risposta 10/03/16 18:54
    hai proprio ragione sono truffatori e chi li difende sono truffatori anche loro questa e gente senza scrupoli,ho risposto all'annuncio di lavoro in svizzera pagato la tassa cantonale e mi chiedevano l'assistenza giuridica che nn ho pagato perche ho capito che nn cera niente di serio,ho parlato direttamente con l'ufficio di collocamento in svizzera e mi hanno confermato che era una truffa,perche la tassa cantonale non esiste e per lavorare in svizzera bisogna essere residenti.Loro mi dicono comunque che sono a conoscenza di queste persone e che stanno tentando di fermarle.Io comunque li ho denunciati.quindi per la vita non bisogna pagare per poter lavorare.
    Vito risposta 10/03/16 21:35
    Ma dove vi informate? Fate perdere il lavoro alle persone!!! Io lavoro tramite loro dal lunedì scorso.

    Adesso Stefano e Daniela sono diventati Carmela. ahahahah. le tenti tutte. Informatevi presso le autorità e non pendete dalle labbra di uno come Daniele, Stefano oppure Carmela. Per lo meno scrivete che siete stati truffati. Nessuno di voi lo è stato. Esiste la tassa Cantonale che va pagata per la residenza Ignoranteeeeeee!!! Speriamo che ti rintracci l'ip del computer, sei anche poco intelligente.

  5. 0

    Agente Stefano ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎+420774075817 come Truffa

    08/03/16 17:10

    LA MIA FEDINA E'IMMACOLATA....LA VOSTRA FEDINA NON SO....IN TRANSILVANIA O IN QUEI POSTI DA DOVE VENITE PROBABILMENTE NON VI HANNO INSEGNATO IL RISPETTO PER L ESSERE UMANO COME DIMOSTRA IL FATTO CHE ANCORA METTETE INSERZIONI NEI SITI DI RICERCA DI LAVORO SOLO AD ASCLUSIVSMENTE PET RUBARE "pochi" euro a persone in difficolta.
    004207322728056/00420774075817. Sono numeri riconducibili ad una persona .....DIMITRI SFARLEA TITUS ECC ECC
    CERCATELO SU GOOGLE COME LA SUA AGENZIA, CHIAMATE IN SVIZZERA AD UN NUMERO SVIZZERO....E SENTITE COSA VI DIRANNO.....
    CAROGNA!!!!!

    Stefano Costatini risposta 09/03/16 08:41
    Stefano Costantini - MOnterotondo
    Via Sandomenico 18 - MOnterotondo - 18.12.71
    329-8641858

    [email protected]
    CARLO risposta 09/03/16 09:28
    SE ASCOLTAVO TE PERDEVO IL LAVORO. HO APPENA FIRMATO IL CONTRATTO DI LAVORO. SEI UN DELINQUENTE STEFANO, TU SEI IL DELINQUENTE. FAI PERDERE ALLE PERSONE IL POSTO DI LAVORO.
    COMUNQUE NON HO CAPITO ANCORA SE SEI STATO TRUFFATO OPPURE E' TUTTA IMMAGINAZIONE DOPO TANTE CANNE, CHE SECONDO ME E MIA MOGLIE TE NE FAI TANTE. MA, METTIAMO IL CASO CHE FOSSERO DEI TRUFFATORI, TU CHE FAI LI AVVISI COSI' CAMBIANO NOME, INTESTAZIONE, CONTI CORRENTI, ETC... NON HAI UN BRICIOLO DI CERVELLO. DOVEVI DENUNCIARE ALLE AUTORITA' PRIMA CHE SE NE ACCORGESSERO...M QUESTA E' PURA FANTASIA E TU SEI UN POETA. AHAHAHAH
    Minigio - Domodossola risposta 09/03/16 09:32
    Domani 10.03.2016 alle ore 10.00 avrei appuntamento per fare la visita medica. Mi hanno già acquistato il biglietto...Ora dimmi te se ci devo credere oppure no???...Stefano lascia stare, abbiamo capito che sei stato rifiutato e sei arrabbiato.
    Minigio - Domodossola risposta 11/03/16 19:28
    Come ho promesso scrivo e vi dico:

    Contratto l'ho in tascoccia. Alla faccia tua Daniele, stefano, chi cavolo sei.
    Fam. Italiani risposta 11/03/16 20:05
    ....Potrebbero cambiare il numero di telefono. Fossi un truffatore a questo punto cambierei il numero di telefono, intestazione e continuerei a truffare. PERCHE' NON LO FANNO??? Potrebbero cancellare ciò che hai scritto tutte le volte che scrivi. Perchè non lo fanno? Non vedi che siamo in tanti a sfan..larti. Comunque mia moglie ed io lavoriamo a Holiday Inn Express Luzern di Lucerna, per chi volesse controllare. Fai pena

  6. 0

    Agente Davide ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎+420774075817 come Truffa

    08/03/16 16:26

    Non esiste l AGENZIA NAZIONALE DEL LAVORO CANTON TICINO.
    ETHNIC FOOD non cerca nessun custode e nessun autista.
    Si paga la tassa solo a contratto firmato, assicurazione giuridica solo alla firma del contraatto!!!!!!
    OCCHIO AI BONIFICI !!!!!!


  7. 0

    Agente Stefano ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎00420774075817 come Truffa

    07/03/16 16:06

    TI CHIEDONO SOLDI PER TASSA CANTONALE,ASSISTENZA GIURIDICA,
    NON ESISTE LA LORO AGENZIA DI COLLOCCAMENTO....NON ESISTE IL LAVORO,
    LUI SI FA MANDARE I SOLDI IN UN CONTO CECOSLOVACCO TI CHIAMANO E TI SOLLECITANO IL PAGAMENTO POI NIN SI FANNO PIU SENTIRE E SE RICHIAMI TI ATTACCANO IL TEL
    NEI SITI DI LAVORO SVIZZERI SONO GIA SEGNALATI COME TRUFFATORI

    Mariangela risposta 08/03/16 12:43
    se è vero ciò che scrivi allora perchè ho firmato il contratto di lavoro sabato scorso da loro in sede??? Sei stato truffato??? Lo devi dimostrare in qualche maniera, oppure te lo immagini e basta...Facendo così rischi di far perdere il lavoro a tante persone. Secondo me tu sei stato respinto per qualche motivo, fedina penale sporca per esempio e ora gli sputtani. Tipico comportamento da perdente.
    Daniel risposta 08/03/16 12:46
    Ma che ca..o dici. Esistono e come, l'ufficio di collocamento esiste. Stamani ho fatto la visita medica e firmato il contratto da loro in sede. Vado a fare il muratore i svizzera per 7000 € al mese. Disinformi le persone. Ha ragione Mariangela
    Giovanni - Firenze risposta 08/03/16 13:04
    Sono un fisioterapista e vado a lavorare per una clinica privata in Canton Ticino. La documentazione lo fornita la settimana scorsa e incluso i pagamenti. Domani ho appuntamento per fare la visita medica e firmare l contratto. se non fosse vero allora perchè mi hanno già riservato il biglietto aereo??? Stefano,mi sa tanto che sei stato respinto per qualche cosa che hai combinato. forse sei stato in galera oppure no ti sei comportato bene. Io credo questo

  8. 0

    Marianna ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎+420774075817 come Numero serio

    06/03/16 10:08

    Gaia segnala Sconosciuto con il numero 00420774075817 come Numero serio
    inserito il 06/mar/2016 10.03.03
    CARLO segnala Sconosciuto con il numero 00420774075817 come Numero serio
    inserito il 28/feb/2016 14.22.35
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    Rispondi a questo commento
    CARLO segnala Sconosciuto con il numero 00420774075817 come Numero serio
    inserito il 27/feb/2016 13.49.10
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

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    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    Rispondi a questo commento
    Stefano risposta 2016-03-01 12:10:00
    Conosci il num? Come mai scrivi tutto cio'
    DANIEL risposta 2016-03-03 16:22:01
    livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    Rispondi a questo commento
    CARLO segnala Sconosciuto con il numero 00420774075817 come Numero serio
    inserito il 27/feb/2016 13.49.10
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.

    Minigio - Domodossola risposta 11/03/16 19:30
    Come ho promesso scrivo e vi dico:

    Contratto l'ho in tascoccia. Alla faccia tua Daniele, stefano, chi cavolo sei.

  9. 0

    Agente STEFANO ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎00420774075817 come Truffa

    05/03/16 18:42

    PROPONE LAVORO IN SVIZZERA
    NON MANDATELE SOLDI DOCUMENTI
    TUTTI FALSO
    USA PIU NUMERI
    TELEFONI CECOSLOVACCHI
    ETHNICFOOD, AUTISTI, CUSTODI,
    TUTTO FALSO

    cinzia risposta 07/03/16 13:13
    mi dici che ti è successo?hanno contattato anche me.grazie

  10. 0

    Agente Stefano ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎00420774075817 come Truffa

    05/03/16 18:31

    Ladri di identita e di soldi per finti lavori in svizzera. Lui e uno zingaro sicuramente abituato dalla sua gente a rubare e fregare gli altri elemosinare e tutte qeuste belle cose che fanno senza essere puniti.
    Chiunque metta un commento positivo fa parte della sua cricca di di accattoni
    SFARLEA DIMITRI TITUS OFFRE LAVORO
    NON MANDATELI NIENTE
    CONTO CECOSLOVACCO NUMERO CECOSLOVACCO
    LUI ZINGARO
    TI VORREI SOLO INCONTRARE DI PERSONA

    Carmen risposta 11/03/16 18:48
    SI, E' ERO... I COMMENTI SI POSSONO CANCELLARE. PERCHE' NON LI CANCELLANO??? RISOLVEREBBERO IL PROBLEMA VISTO CHE ACCUSI TANTISSIME PERSONE DI COMPLICITA'.

    Stefano, Daniele o chi caovolo sei ai a morire ammazzato. Fai perdere il lavoro a tante persone.
    Alex risposta 18/07/16 13:10
    Si invitano tutti gli utenti a fare molta attenzione ad una truffa attualmente in circolazione sotto forma di una comunicazione nella quale si parla di un’offerta di lavoro che riguarderebbe la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera. La truffa consiste nel contattare i nostri uffici, ovviamente con un numero di telefono fasullo, invitando a versare una quota di partecipazione.

    Vi preghiamo di ignorare nel modo più assoluto tale comunicazione, in quanto appunto espressione di una truffa.

    La nostra Camera di Commercio ha già provveduto a inoltrare denuncia presso le competenti autorità di polizia.

  11. 0

    KARL ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎+420774075817 come Numero serio

    03/03/16 10:47


    Diritto del lavoro

    Il diritto del lavoro contiene i diritti e gli obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro. Esso è disciplinato in varie leggi. Le principali sono il Codice delle obbligazioni (contratto individuale di lavoro, contratto collettivo di lavoro, contratto normale di lavoro), la legge sul lavoro (protezione generale dei lavoratori, durata del lavoro e del riposo, giovani lavoratori, donne incinte e madri che allattano) e la legge sull'assicurazione contro gli infortuni (sicurezza del lavoro).

    Le pagine seguenti contengono informazioni e link inerenti ai diversi settori del diritto del lavoro in senso stretto e in senso ampio.

    Conflitti del lavoro

    Sono qui illustrate le norme legali che disciplinano i conflitti del lavoro e la composizione dei conflitti collettivi del lavoro. Viene inoltre brevemente presentato il diritto di sciopero sancito nella Costituzione federale.
    Conflitti del lavoro(1)
    Partecipazione dei lavoratori

    Legge federale sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione). Le disposizioni della legge si applicano a tutte le imprese che, in Svizzera, occupano lavoratori, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa.
    Partecipazione dei lavoratori(2)
    Contratti collettivi di lavoro (CCL)

    Su domanda delle associazioni contraenti, le autorità competenti a livello federale e a livello cantonale possono conferire il carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro (CCL) se le condizioni legali in tal senso sono adempiute. Conferendo a un CCL l'obbligatorietà generale, il suo campo d'applicazione viene esteso a tutti i lavoratori e ai datori di lavoro del ramo economico in questione. I decreti che conferiscono il carattere obbligatorio generale a un CCL contengono l'indicazione del campo d'applicazione territoriale, del rispettivo ramo economico e dei lavoratori per i quali valgono le disposizioni del CCL.
    Conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro(3)
    Le présent rapport a pour but de faire un bilan complet et d'identifier les éventuels besoins d'action au niveau des lois ou à d'autres niveaux, p. ex. du point de vue organisationnel ou au niveau de l'exécution.
    Tipo: PDF Rapport Bilan des CCT (non esiste in italiano)
    (4) Ultima modifica: 02.05.2014 | Grandezza: 945 kb | Tipo: PDF

    Promemoria, informazioni(5)
    Il lavoro nero

    Il lavoro nero è un fenomeno grave e dannoso. Esso è infatti all'origine di numerosi problemi: minaccia per la protezione dei lavoratori, distorsioni della concorrenza in seno alle branche economiche, perdite di entrate per l'amministrazione fiscale e le assicurazioni sociali, ecc.
    Il lavoro nero(6)
    Misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone CH - UE

    Il 01.06.2002 sono entrati in vigore i sette Accordi bilaterali I tra la Svizzera e l'Unione europea. Uno di essi introduce gradualmente la libera circolazione delle persone su tutto il territorio dell'UE e della Svizzera per i cittadini degli Stati membri dell'UE e i cittadini svizzeri.
    Misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone CH - UE(7)
    Troverete informazioni relative alla legge sul lavoro e alla sicurezza del lavoro rispettivamente sotto Prottezione dei lavoratori e Protezione della salute al posto di lavoro

    Protezione dei lavoratori(8)
    Protezione della salute al posto di lavoro(9)

    DANIEL risposta 03/03/16 16:20
    livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    Rispondi a questo commento
    CARLO segnala Sconosciuto con il numero 00420774075817 come Numero serio
    inserito il 27/feb/2016 13.49.10
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

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    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.

  12. 0

    CARLO ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎+420774075817 come Numero serio

    28/02/16 14:22

    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

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    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    Rispondi a questo commento
    CARLO segnala Sconosciuto con il numero 00420774075817 come Numero serio
    inserito il 27/feb/2016 13.49.10
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.

    Stefano risposta 01/03/16 12:10
    Conosci il num? Come mai scrivi tutto cio'
    DANIEL risposta 03/03/16 16:22
    livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    Rispondi a questo commento
    CARLO segnala Sconosciuto con il numero 00420774075817 come Numero serio
    inserito il 27/feb/2016 13.49.10
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.

  13. 0

    CARLO ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎00420774075817 come Numero serio

    28/02/16 14:21

    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.


  14. -1

    Agente Daniele ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎00420774075817 come Truffa

    11/03/16 17:32

    Se capiti dalle mie parti passa a trovarmi sfarlea.....
    Ti faccio vedere come si sta al.mondo....ACCATTONE

    Marco risposta 11/03/16 18:16
    Dimostra che sei stato truffato, sei capace. Se sei stato truffato vuol dire che hai pagato.

    Dimostralo e diverse persone ti crederanno.

    Per molti, come vedo sei un piccolo truffatore che non ti hanno dato il lavoro erchè ti hanno scoperto.

    MA COSA TI ASPETTAVI, CHE TUTTI CANTASSERO IN CORO CON TE.
    TANTA GENTE LAVORA TRAMITE LORO.

    SEI UN POVERACCIO
    rICCARDO risposta 11/03/16 18:29
    Stai facendo perdere il lavoro a tante persone. Tanto sappiamo che sei la stessa ed identica persona e infami chi non ti da retta. Sei pericoloso e psicologicamente disturbato.

    Io comincio il lavoro Lunedì a Berna. Sono un medico pediatra e siccome in Italia ho lavorato come cameriere poi come barista etc. tramite loro ho trovato l'impiego per cui mi sono fatto un mazzo così per anni.

    Spero che se ne accorgano di questo forum e che ti fermino in qualche maniera. Il mio nome è Riccardo Lombardi, sono di Milano e lavorerò presso l'ospedale INSELSPITAL di Berna. Sarò ben disposto a dimostrare con il mio lavoro che non sono de truffatori.

    Ora tocca a te dimostrare che sei stato truffato. NON POTRAI FARLO PERCHE' sei un MITOMANE CRONICO.
    MARA E ANTONIO risposta 11/03/16 18:40
    Sei un bugiardo. A nessuno piace diffamato. E' vero, i commenti si possono cancellare senza problemi. Allora perchè loro non lo fanno???PERCHE' LORO NON LO FANNO????? Secondo me loro non sanno nemmeno di questo infime Forum, non si occupano come te ime azioni. Gente informatevi presso le istituzioni non tramite Stefano, Daniele, Ina etc. Sono la stessa ed identica persona. Abbiamo spedito tutta la documentazione oggi, abbiamo preso questa decisione. Se ci siamo sbagliati ci sta bene ma se no una volta iniziato il lavoro, fisicamente intendo, divulgherò il posto e i miei dati così le persone serie si potranno informare.
    Carmen risposta 11/03/16 18:50
    SI, E' VERO... I COMMENTI SI POSSONO CANCELLARE. PERCHE' NON LI CANCELLANO??? RISOLVEREBBERO IL PROBLEMA, VISTO CHE ACCUSI TANTISSIME PERSONE DI COMPLICITA'.

    Stefano, Daniele o chi cavolo sei ai a morire ammazzato. Fai perdere il lavoro a tante persone.
    Massimo - Liutaio risposta 11/03/16 19:56
    Da Liutaio in Italia a fare il falegname vicino Berna. Sono Massimo, sono di Alessandria e comincio il lavoro lunedì. Ho firmato il contratto esattamente due settimane fa. Non fatevi ingannare da discorsi come quelli di Stefano o daniele. Questo forum a preso una svolta negativa da quando hanno scritto i personaggi soprannominati, nessuno li ha mai infamati in questa maniera. Non ha senso credere in uno disabile mentalmente.
    Fam. Italiani risposta 11/03/16 20:04
    ....Potrebbero cambiare il numero di telefono. Fossi un truffatore a questo punto cambierei il numero di telefono, intestazione e continuerei a truffare. PERCHE' NON LO FANNO??? Potrebbero cancellare ciò che hai scritto tutte le volte che scrivi. Perchè non lo fanno? Non vedi che siamo in tanti a sfan..larti. Comunque mia moglie ed io lavoriamo a Holiday Inn Express Luzern di Lucerna, per chi volesse controllare. Fai pena
    Anna e Mario risposta 14/03/16 20:07
    Anche noi abbiamo candidato per un'offerta di lavoro come custodi in un Ostello a Lugano, siamo stati accettati, e lavoriamo da 6 giorni in questo posto. Abbiamo avuto il terrore che fosse una buffala ma non si è dimostrato tale. Sono seri

  15. -1

    Agente Stefano ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎00420774075817 come Truffa

    11/03/16 17:16

    Stai rovinando delle persone, caro il mio SFARLEA DIMITRI ST'CAXXI
    Se mi vuoi trovare.... cercami....
    Tanto hai i miei dati che ti ho inviato assieme ai bonifici....PEZZO DI M....A!!!!

    Marco risposta 11/03/16 18:17
    Dimostra che sei stato truffato, sei capace. Se sei stato truffato vuol dire che hai pagato.

    Dimostralo e diverse persone ti crederanno.

    Per molti, come vedo sei un piccolo truffatore che non ti hanno dato il lavoro erchè ti hanno scoperto.

    MA COSA TI ASPETTAVI, CHE TUTTI CANTASSERO IN CORO CON TE.
    TANTA GENTE LAVORA TRAMITE LORO.

    SEI UN POVERACCIO
    rICCARDO risposta 11/03/16 18:30
    Stai facendo perdere il lavoro a tante persone. Tanto sappiamo che sei la stessa ed identica persona e infami chi non ti da retta. Sei pericoloso e psicologicamente disturbato.

    Io comincio il lavoro Lunedì a Berna. Sono un medico pediatra e siccome in Italia ho lavorato come cameriere poi come barista etc. tramite loro ho trovato l'impiego per cui mi sono fatto un mazzo così per anni.

    Spero che se ne accorgano di questo forum e che ti fermino in qualche maniera. Il mio nome è Riccardo Lombardi, sono di Milano e lavorerò presso l'ospedale INSELSPITAL di Berna. Sarò ben disposto a dimostrare con il mio lavoro che non sono de truffatori.

    Ora tocca a te dimostrare che sei stato truffato. NON POTRAI FARLO PERCHE' sei un MITOMANE CRONICO.
    MARA E ANTONIO risposta 11/03/16 18:42
    Sei un bugiardo. A nessuno piace diffamato. E' vero, i commenti si possono cancellare senza problemi. Allora perchè loro non lo fanno???PERCHE' LORO NON LO FANNO????? Secondo me loro non sanno nemmeno di questo infime Forum, non si occupano come te ime azioni. Gente informatevi presso le istituzioni non tramite Stefano, Daniele, Ina etc. Sono la stessa ed identica persona. Abbiamo spedito tutta la documentazione oggi, abbiamo preso questa decisione. Se ci siamo sbagliati ci sta bene ma se no una volta iniziato il lavoro, fisicamente intendo, divulgherò il posto e i miei dati così le persone serie si potranno informare.
    Carmen risposta 11/03/16 18:47
    SI, E' ERO... I COMMENTI SI POSSONO CANCELLARE. PERCHE' NON LI CANCELLANO??? RISOLVEREBBERO IL PROBLEMA VISTO CHE ACCUSI TANTISSIME PERSONE DI COMPLICITA'.

    Stefano, Daniele o chi caovolo sei ai a morire ammazzato. Fai perdere il lavoro a tante persone.
    Massimo - Liutaio risposta 11/03/16 19:56
    Da Liutaio in Italia a fare il falegname vicino Berna. Sono Massimo, sono di Alessandria e comincio il lavoro lunedì. Ho firmato il contratto esattamente due settimane fa. Non fatevi ingannare da discorsi come quelli di Stefano o daniele. Questo forum a preso una svolta negativa da quando hanno scritto i personaggi soprannominati, nessuno li ha mai infamati in questa maniera. Non ha senso credere in uno disabile mentalmente.
    Fam. Italiani risposta 11/03/16 20:05
    ....Potrebbero cambiare il numero di telefono. Fossi un truffatore a questo punto cambierei il numero di telefono, intestazione e continuerei a truffare. PERCHE' NON LO FANNO??? Potrebbero cancellare ciò che hai scritto tutte le volte che scrivi. Perchè non lo fanno? Non vedi che siamo in tanti a sfan..larti. Comunque mia moglie ed io lavoriamo a Holiday Inn Express Luzern di Lucerna, per chi volesse controllare. Fai pena
    maledetto risposta 16/03/16 18:54
    Stai tranquillo che non ti cerca nessuno...sei un poeraccio, fai perdere il lavoro alle persone. Se sei stato truffato dimostralo. Sei la tipica persona disturbata mentalmente. dovresti fermarti e capire che tutte le persone non sono come te...esattamente così: TUTTE LE PERSONE NON SONO COME TE. nessun'errore.Secondo me hai la fedina penale come un murales. ahahahahah. Vorrei aggiungere che se contattate tellows, questa rete, vi diranno: 1. Puoi cancellare i commenti. 2. Puoi sapere l'IP del computer che utilizza l'utente. Ahahahah, Interessante, tutti i commenti negativi vengono dallo stesso indirizzo IP ma con nomi diversi. Ora che rispondi?Quanta ente ha perso per colpa tua???
    NON VALI UNA COMPILATION DI OFFESE.

  16. -1

    CARLO ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎+420774075817 come Numero serio

    27/02/16 13:49

    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.

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