00420774077293 di Vodafone česká republika

Tipo di chiamata: Numero serio
Nome: Sconosciuto (10)
Valutazioni: 71 (Eliminato: 8)
Valutazione: molto serio, chiamata sicura
Leggi i commenti (25/04/16 17:05)

walter ha scritto: Eppure io lavoro tramite loro. Come si spiega??? <Avrai qualche problema.... tutte le valutazioni

Invia la tua valutazione
Una volta registrato, sarai in grado di riconoscere e bloccare le chiamate su tutti i tuoi telefoni. Inoltre, con la tua valutazione, aiuterai tutta la community!

Dettagli sul numero telefonico

Prefisso: Vodafone česká republika - Repubblica Ceca
Numero: 0042077-4077293
Internazionale:
Numero telefonico +420774077293 da Vodafone česká republika è stato contrassegnato 7 volte come Numero serio.

Intestatario e indirizzo: Scopri
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia!

Punteggio per +420774077293

Distribuzione dei tipi di chiamata e dei nomi dei chiamanti in base alle recensioni

Tipo di chiamata:
Numero serio
7 Segnalazioni
Truffa
2 Segnalazioni
Sconosciuto
1 Segnalazioni
Nome:
Sconosciuto
10 Segnalazioni
Numero telefonico +420774077293 da Vodafone česká republika è stato contrassegnato 7 volte come Numero serio: Eppure io lavoro tramite loro. Come si s... 1528 ricerche su tellows, la grande comunità per i numeri di telefono

Chi chiama con 00420774077293?


  1. 0

    walter ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎00420774077293 come Numero serio

    25/04/16 17:05

    Eppure io lavoro tramite loro. Come si spiega??? <Avrai qualche problema.


  2. 0

    LEGGE LAVORO SVIZZERA ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎00420774077293 come Numero serio

    19/04/16 12:23

    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    Rispondi a questo commento
    CARLO segnala Sconosciuto con il numero 00420774075817 come Numero serio
    inserito il 27/feb/2016 13.49.10
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il peri

    Collocamento segnala Sconosciuto con il numero 00420774077293 come Numero serio
    inserito il 18/mar/2016 22.04.07
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    Rispondi a questo commento
    CARLO segnala Sconosciuto con il numero 00420774075817 come Numero serio
    inserito il 27/feb/2016 13.49.10
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appen


  3. 0

    codice lavoro ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎+420774077293 come Numero serio

    16/04/16 16:56

    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    Rispondi a questo commento
    CARLO segnala Sconosciuto con il numero 00420774075817 come Numero serio
    inserito il 27/feb/2016 13.49.10
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il peri

    Collocamento segnala Sconosciuto con il numero 00420774077293 come Numero serio
    inserito il 18/mar/2016 22.04.07
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    Rispondi a questo commento
    CARLO segnala Sconosciuto con il numero 00420774075817 come Numero serio
    inserito il 27/feb/2016 13.49.10
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appen


  4. 0

    codice lavoro ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎00420774077293 come Numero serio

    16/04/16 16:13

    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    Rispondi a questo commento
    CARLO segnala Sconosciuto con il numero 00420774075817 come Numero serio
    inserito il 27/feb/2016 13.49.10
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il peri

    Collocamento segnala Sconosciuto con il numero 00420774077293 come Numero serio
    inserito il 18/mar/2016 22.04.07
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    Rispondi a questo commento
    CARLO segnala Sconosciuto con il numero 00420774075817 come Numero serio
    inserito il 27/feb/2016 13.49.10
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appen


  5. 0

    DIEGO ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎00420774077293 come Numero serio

    05/04/16 09:37

    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    Rispondi a questo commento
    CARLO segnala Sconosciuto con il numero 00420774075817 come Numero serio
    inserito il 27/feb/2016 13.49.10
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il peri

    Collocamento segnala Sconosciuto con il numero 00420774077293 come Numero serio
    inserito il 18/mar/2016 22.04.07
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    Rispondi a questo commento
    CARLO segnala Sconosciuto con il numero 00420774075817 come Numero serio
    inserito il 27/feb/2016 13.49.10
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il peri

    Ross risposta 06/04/16 11:51
    Ciao.. loro mi hanno detto che il datore di lavoro vuole stipulare un contratto con me. Mi hanno chiamato ma cade sempre la linea . Cosa devo fare per contattarli? Grazie

  6. 0

    Daniela e Mauro ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎00420774077293 come Numero serio

    02/04/16 11:39

    Abbiamo riscosso il primo stipendio, io e mio marito. Non ci pare vero... In Italia lavorava solo mio marito per uno stipendio da fame tentando di mantenere una famiglia. Adesso possiamo ricominciare a sognare. Perchè per noi Italiani è così difficile avere un ufficio che funziona bene senza tanta burocrazia e cavolate varie.Grazie

    CARMEN risposta 04/04/16 10:04
    Ci siamo trovati, me ed il mio marito, nella stessa situazione. Prima è venuto mio marito e ora io. Solamente i nostri stipendi ci danno la spinta per andare avanti. Non lascerò mai il mio paese ITALIA, dobbiamo risparmiare e tornare a casa.
    roberto risposta 04/04/16 14:00
    Ciao Daniela e Mauro, mi piacerebbe potervi contattate in facebook se fosse possibile. Sono interessato contattarvi in quanto anch'io dovrei essere assunto a breve. Mi manca la convocazione per la visita medica. Spero di poter avere una vostra risposta
    Carmen risposta 05/04/16 12:10
    Ciao, ti chiameranno entro una decina di giorni per fare la visit e firmare il contratto. Attenzione, devi avere la fedina penale immacolata...multe non pagate, assegni a vuoto, tasse da pagare. S'informano su tutto. Attenzione

  7. 0

    Daniele ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎00420774077293 come Numero serio

    18/03/16 22:07

    Grazie

    MAX risposta 19/03/16 10:56
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il periodo di prova, il preavviso previsto dalla legge per il recesso dal contratto è di sette

    037 070321 angolo legale aprile 2007

    2/2

    oli

    giorni; con accordo scritto fra le parti, contratti normali o contratti collettivi, il termine di preavviso
    può essere derogato del tutto, accorciato o allungato.
    Dopo la fine del periodo di prova, il termine di preavviso per il recesso è fissato per legge
    in un mese nel primo anno di servizio, in due mesi dal secondo al nono anno di servizio,
    e in tre mesi a partire dal decimo anno di servizio. Tale termine può essere abbreviato
    o prolungato con accordo scritto dei contraenti, contratti normali o contratti collettivi. Il termine,
    però non può essere inferiore ad un mese, salvo dove previsto da un contratto c
    lettivo per il primo anno di servizio. Il recesso per legge ha efficacia in ogni caso alla fine d
    un mese; le parti possono però pattuire diversamente.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza preavviso, qualora si verifichi una “giusta
    causa” che non consenta la prosecuzione del rapporto.
    Su richiesta di controparte il licenziamento o le dimissioni sono da motivare per iscritto.
    3. Forme contrattuali “ibride”
    Spesso vengono utilizzate forme contrattuali “ibride”.
    Rientrano in tale categoria i contratti che consentono ai contraenti di recedere in qualsiasi momento
    dal contratto, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dal contratto e dalla legge, ma
    che prevedono una durata massimale, al termine della quale si estinguono automaticamente. Per
    questa loro caratteristica tali contratti sono considerati contratti a tempo determinato.
    Viceversa, non sono considerati contratti a tempo determinato, ma a tempo indeterminato i contratti
    fra aziende e lavoratori (tipicamente dirigenti) che prevedono un tempo minimo determinato
    (per esempio, 2 anni), dopo la scadenza del quale il rapporto continua a tempo indeterminato,
    con la facoltà di ciascun contraente di recedere con un preavviso di un certo numero di mesi.
    4. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto
    di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
    Rispondi a questo commento
    CARLO segnala Sconosciuto con il numero 00420774075817 come Numero serio
    inserito il 27/feb/2016 13.49.10
    A livello internazionale, il diritto del lavoro svizzero è sicuramente uno dei più liberali. Permette
    alle parti di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto degli accordi presi e
    della legge. A seconda del tipo di rapporto, si distinguono le modalità della sua estinzione. Esistono
    essenzialmente due tipi di contratti di lavoro tipici ed altri cosiddetti “ibridi”.
    1. Contratto di lavoro a tempo determinato
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa, senza alcuna comunicazione fra le parti, alla data
    pattuita o al momento da loro definito in modo inequivocabile (per esempio, “non appena il progetto
    X sarà terminato”).
    Se il rapporto continua tacitamente dopo la scadenza del termine pattuito, da quel momento è
    considerato a tempo indeterminato.
    Se il contratto di lavoro è stipulato per più di dieci anni, dopo dieci anni ciascuno dei contraenti
    può recedere dal contratto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.
    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si
    verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. L’infrazione commessa dal
    lavoratore o dal datore di lavoro deve essere tale da ledere in modo grave la fiducia di controparte,
    determinando il licenziamento o le dimissioni per “giusta causa”.
    2. Contratto di lavoro a tempo indeterminato
    Sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    dando il licenziamento o le dimissioni, che producono effetto soltanto se e dopo che controparte
    le ha ricevute.
    Il licenziamento e le dimissioni si possono dare oralmente. Per avere una prova, è pero consigliabile
    la forma scritta (può bastare la conferma firmata da controparte, di aver preso conoscenza
    del recesso). Nel caso in cui il contratto stipulato tra le parti preveda esplicitamente una forma
    ai fini della validità del recesso (lettera oppure lettera raccomandata), tale formalità è da rispettare
    comunque, altrimenti il recesso è nullo.
    Per quanto riguarda il periodo di preavviso, ovvero il periodo che intercorre tra il momento nel
    quale controparte riceve il licenziamento o le dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di
    lavoro, è possibile derogare alle previsioni di legge, purché tale periodo sia uguale per il datore di
    lavoro e per il lavoratore. Non è cioè possibile stipulare termini diversi per il datore di lavoro e per
    il lavoratore:
    Per legge, il periodo di prova dura un mese; con accordo scritto fra le parti, cosiddetti contratti
    normali o cosiddetti contratti collettivi, il periodo di prova può essere derogato del tutto,
    accorciato fino al minimo di un giorno o allungato fino al massimo di tre mesi. Durante
    il peri

  8. -1

    Agente ele ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎00420774077293 come Truffa

    20/04/16 12:36

    mi hanno mandato un email con scritto numero da chiamare... che non riesci a chiamare piu contratto di lavoro... vi ricordo che non si deve pagare x lavorare!! non inviate dati.. non andate piu su bacheca.it sono solo truffe!!!!

    Anna e Giacomo risposta 21/04/16 10:47
    Guardi che lei sta disinformando le persone. Per lavorare in svizzera bisogna pagare delle tasse. Non ascoltate gente del genere e informatevi presso le autorità del lavoro svizzere. La segnali come truffa perche? Sei stato truffato? Dimostralo...Secondo noi sei stato mandato via perchè hanno scoperto la tua fedina penale sporca. Poi se vuoi comunicare in questo forum ti devi presentare, non basta ELE e poi commenti negativi. Tipico dei falliti. Sei sei un oppure una fallita non devi far fallire anche gli altri. Noi siamo stati assunti e lavoriamo da 3 mesi in Berna.
    Richy risposta 21/04/16 10:56
    Ele, sei un'altra delusa della vita dipendente di facebook...non riesci a non scrivere caz.ate. Guarda che hai segnalato come truffa e le persone in gamba, non te, rischiano di perdere il lavoro. Gente, non lasciatevi ingannare da persone come ELE con la fedina penale come le mutande di uno con la diarrea. Informatevi presso le istituzioni autorizzate. Poveraccia....
    MARCO risposta 21/04/16 11:52
    Ele, Puoi dimostrare che sei stata truffata? Attendo una prova, oppure ha scritto tanto per scrivere?
    Logi Roberto - Bagni di Lucca risposta 21/04/16 12:12
    Sono Roberto Logi e sono di Bagni di Lucca. Lavoro da lunedì scorso presso un ostello a Lugano. Il lavoro lo trovato tramite loro ed ho seguito l'iter spedendo la documentazione che mi hanno chiesto incluso le tasse. Diffidate di persone che non si presentano e scrivono su questo forum, vi indurranno in errore e vi faranno perdere il lavoro. Per fortuna non ho dato ascolto a molti commenti di persone di sicuro mandate via, credo, per via della fedina penale oppure altro, e ho inviato tutto ciò che mi hanno chiesto ed oggi lavoro. informatevi presso le istituzioni competenti e non pendete dalle labbra di persone come ELE oppure altre.
    ele risposta 21/04/16 12:55
    razza di ignoranti sono al confine con la svizzera e ho gia lavorato dentro. ! ho pure il permesso sé e x questo! la fedina penale è pulita ho 23 anni e non faccio crimini.. e non ho mai ucciso nessuno.. prima di giudicare sciaquatevi la bocca e informatevi!!! x lavorare non bisogna inviare nessun bonifico... e non ti rispondo tramite e mail ma ti chiamano direttamente al numero! altro che inviare documenti!! mi sono informata tramite l uffico collocamento di lugano!! e quell e mail non e loro.. e il prefisso svizzero è 0041 .. non 0042...!! inviate pure dati e cazzate varie.. a loro serve per truffare! sveglia . e poi Ele basta e avanza come nome.. xk ce gente che risponde in positivo x questo numero.. e neanke il nome mette!!! Capre
    Anarchia risposta 21/04/16 13:03
    Ok, vediamo che lei persevera nella sua stupidità. La domanda è: Lei è stata truffata, si o no? se si, ce lo può dimostrare? Se ha alzato questo polverone ora dee delle spiegazioni. Oppure pensa che basta scrivere cavolate e poi sparire??? Attendiamo delle prove della truffa di cui parla entro le 20.00 di stasera. In seguito pubblicheremo tutti i suoi dati anagrafici numeri di tel indirizzi così la gente sapra con chi ha a che fare. OK?
    Anarchia risposta 21/04/16 13:20
    Guada ELE che se non dimostri che sei stata truffata e hai parlato a caz.o di cane apparirai in tutti gli uffici di collocamento e agenzie di lavoro italiane e non come persona non GRATA cosi impari che queste sono cose serie non una boccetta di smalto rosa. Perchè sei così testicola, non hai letto tutto il forum. Ne abbiamo scovati di diversi .
    ele risposta 21/04/16 13:23
    mi avete bloccato??? o leggete in tempo reale cio che scrivo e poi eliminate il commento??
    Anarchia risposta 21/04/16 13:24
    Allora, entro le 20.00 dee dimostrare che lei ELEONORA BISxxxI è stata truffata, in seguito tutti devono sapere che lei è una bugiarda cronica e che per colpa sua hanno perso oppure perderanno un lavoro
    ele risposta 21/04/16 13:25
    pazzesco vi faccio contattarr da Lugano e vediamo chi ha ragione. dato che non pubblicate cio che scrivo.. ma su datemi il numero che funziona.. come ha funzionato a voi.. e vediamo...
    Anarchia risposta 21/04/16 13:25
    Qui nessuno elimina nessuno oppure blocca nessuno. Tutti devono sapere tutto e chi scrive e cosa scrive. Trasparente e chiaro.
    ele risposta 21/04/16 13:26
    datemi il numero che avete voi che funziona e vediamo se a me va... dato che non rispondo.. e ti sbattono giù!!!!! su su su. come mai non me lo date??
    ele risposta 21/04/16 13:28
    ho visto che lei mette dati numeri di telefono via nome e cognome... è a rischio di denuncia per privacy lo sa.??
    Anarchia risposta 21/04/16 13:30
    Forse sei dura di comprendonio. amministro il sito e persone come te, idiote, rovinano le speranze delle persone. Se devi chiamare qualcuno fallo ma qui parliamo di informazioni che dai alle persone sono totalmente delinquenziali come te. Entro le 20.00 devi dimostrare che sei stata TRUFFATA dopo di che non troverai presto un lavoro. Hai capito, ora ho perso la pazienza con individui come te.
    Anarchia risposta 21/04/16 13:33
    Volendo potri cancellare tutto ciò che hai scritto ma le persone devono vedere con i propri occhi di cosa si tratta, non siamo di parte ma dalla parte della ragione. Hai capito Signorina Eleonora BisXXXi
    Anarchia risposta 21/04/16 13:34
    entro le 20.00 prove che sei stata truffata. Intesi!!!!
    ele risposta 21/04/16 13:34
    lei passera dei seri guai adesso la sistemo io. bye bye
    Anarchia risposta 21/04/16 13:39
    Tu passerai dei guai perchè sei bugiarda e puòdarsi hai la fedina penale lurida. Entro qualche mezz'ora avremo tutto, tutto, vita e miracoli, di te e della tua vita. Hai tempo fino alle 20.00 di dimostrare alla POEVRA GENTE a cui fai erdere il lavoro che sei stata truffata.
    ele risposta 21/04/16 14:09
    chiamato ufficio di collocamento a lugano prendete il numero 0041918157781. la signora mi ha risposto che sono gia a conoscenza di questa truffa!! ora vado in polizia cosi chè facciamo chiarezza e pulizia su questo sito!!! arrivederci!!!
    Anarchia risposta 21/04/16 14:28
    Lei sta perseverando in ...questa cosa... Dovete contattare l'ufficio amministrativo offerte on-line... Lei continua. Bene, entro le 20.00 deve dimostrare che è stata truffata.
    Anarchia risposta 22/04/16 08:46
    ALLORA SIGNORINA ELEONORA, ATTENDIAMO STE' PROVE DELLA TRUFFA CHE HA SUBITO... CE LE HA? OPPURE LEI E' UNA GRANDISSIMA BUGIARDA???
    Anarchia risposta 22/04/16 10:27
    ORA COSA DOBBIAMO FARE??? INFIERIRE SU DI TE SIGNORINA BISETTI ELEONORA??? NON LO FAREMO MA PER LO MENO CHIEDI SCUSA ALLE PERSONE A CUI HAI FATTO PERDERE IL LAVORO, BUGIARDA

  9. -1

    Agente gianni ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎+420774077293 come Truffa

    15/04/16 15:18

    l'avevo gia' scritto ma qualcuno mi ha cancellato.non è vero niente.ATTENZIONE

    roby risposta 15/04/16 15:42
    Potete mettere la vostra mail quando commentate ?? Io sarei in attesa della chiamata per la visita medica è dal giorno 4 che ho inviato doccumenti e fatto bonifico.
    gianni risposta 15/04/16 16:11
    a me l'ufficio di collocamento Svizzero mi ha detto che è un mese che questo numero e e-mail del Canton Ticino (fasulla)sta truffando la gente.ero stato contattato anche io x un posto da autista all'aeroporto di Lugano
    Mirko - Firenze risposta 16/04/16 09:40
    Mah. Invece io credo che avete avuto dei problemi seri e vi hanno rifiutato oppure allontanato. Ho appena firmato il contratto di lavoro... Se la volpe non arriva all'uva dice che è acerba

    CARLO risposta 16/04/16 09:56
    Mi chiamo Carlo Guerrieri è sono di prato, per lo meno sapete con chi state parlando a differenza di altra gente. Anche secondo me questi sono incavolati perchè gli hanno beccato con la fedina penale sporca. E' l'unico motivo per cui uno può essere MANDATO A CASA. Alle 10.00 di oggi 16.04.2016 avrei l'appuntamento per firmare il contratto e fare la visita medica. Il bello è che mi trovo nella sala d'aspetto dell'ufficio di collocamento ed attendo le 10.00. Sono serissimi. State facendo perdere il lavoro alle persone oneste. Siete stati allontanati perchè magari siete dei malviventi. Gente di merd...
    Annachiara risposta 16/04/16 10:02
    Sono una fisioterapista di Lecce, ho trovato lavoro tramite loro ed adesso lavoro presso un centro benessere di Berna. Con i vostri commenti inducete le persone in errore. Per colpa vosta anta gente perderà un'opportunità di lavoro. Vi consiglio di rivolgervi alle autorià legali non pendere dalle labbra di persone come Gianni oppure Roby che non sanno che si può sapere il numero dell'IP di ogni computer che scrive questo forum e guarda caso Gianni e Roby hanno lo stesso ciò che mi fa pensare che sono la stessa ed unica persona. Vergognatevi delinquenti, siete stati buttati fuori perchè avete la fedina penale sporca
    [email protected] risposta 16/04/16 11:23
    Cari miei in particolare alla fisioterapista vorrei dire che io sono una persona serissima ho solo scritto in quanto sono in attesa d'essere chiamato per la visita medica visto che l'assunzione per l'inizio lavoro è il giorno 24. Grazie a dio la mia fedina è immacolata e vorrei anche dirti che hai scritto una cavolata riguardo l'indirizzo ip. Ciao a tutti. Roberto.
    Daniele e Irena risposta 16/04/16 11:37
    Io e la mia fidanzata dovremo cominciare il lavoro lunedì 18. Stentiamo di credere ai commenti di Gianni e Roby per il semplice motivo che abbiamo firmato i contratti di lavoro due settimane fa ed inoltre ci hanno rimborsato le spese di trasporto... Cosa dobbiamo credere??? Non informate le persone in modo sbagliato, si tratta di lavoro e non è un gioco su Facebook cioè tanto per scrivere qualcosa oppure giocare con il futuro delle famiglie. Abbiamo chiamato Tellows Italia e ci hanno detto che i commenti si possono cancellare, e allora mi chiedo perchè non lo fanno visto che i vostri commenti usurpano la loro credibilità??? Smettete di scherzare con le persone che hanno bisogno di un lavoro...
    [email protected] risposta 16/04/16 11:47
    Ragazzi forse non avete capito una cosa. Nel mio commento precedente avevo scritto roby ma sono roberto. Leggetevi tutti i miei commenti non continuate ad insinuare cose che non sono. Semai fatte come ho fatto io abbiate il coraggio di mettere anche voi la vostra mail. E visto che ci siamo e son contento per voi mi dite per cortesia dopo che avete inoltratto tutto quanti giorni son trascorsi che vi hanno chiamato per la visita ? In quale ufficio siete andati del canton ticino ?? Sarei grato a chi mi risponde in maniera chiara.la mia è curiosità e ansia. Spero che ora la cosa sia chiara.
    Annachiara risposta 16/04/16 11:47
    Io parlo della mia esperienza che è totalmente positiva. E per quanto riguarda l'ip basta chiamare Tellows e ti daranno tutte le informazioni legate ai messaggi e la provenienza. Comunque farò una segnalazione all'ufficio di collocamento così magari cancellano i commenti che danneggiano il futuro delle famiglie. Potrei cancellarli anch'io ma per correttezza, visto che non si tratta di me, non lo farò. Con questo concludo e non scriverò più visto il livello...lasciamo perdere. Sono anche una ragazza madre e solo io so cosa vuol dire trovare un lavoro che ti permetta di mantenere il tuo figlio in modo egregio senza altri aiuti.
    Mirko - Firenze risposta 16/04/16 11:58
    Ok, ti dirò di più cervellone. Mi chiamo Filippi Mirko e sono di Firenze Signa - abito in Via Tripoli 65. Ti consiglio di smetterla di scrivere stronz.te e se sei stato truffato rivolgiti alle autorità così chi è responsabile verrà fermato. Ma non vedi che sei ridicolo e continui nella tua stupida impresa. Magari sei un avanzo di galera e ti hanno scoperto... Siccome mi fai, anzi, ci fai passare per dei bugiardi a me ed altre persone che scrivono adesso mi accanisco io con te. Hai il mio indirizzo e mi troverai ancora per circa due settimane dopo di che comincerò il lavoro. Se sei capace scrivi il tuo vero nome, indirizzo etc e vediamo...Poveraccio
    Anarchia risposta 16/04/16 12:06
    Si tratta di Pisanu Roberto nato il 21.08.65 Gonnosfandagia - (CA), residente a Gissago (PV) - Ex guardia giurata. EX GUARDIA GIURATA PER VARI MOTIVI - INFORMAZIONI CHE NON POSSIAMO DARE. Ti consigliamo di rivolgerti alle autorità se sei stato truffato e non condizionare le persone per colpa del tuo passato. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni 48 ore fa e ti abbiamo scovato.
    Anarchia risposta 16/04/16 12:19
    Nome: Roberto Pisanu
    Email: [email protected]
    Telefono: +39 377233xxxx
    IP: 151.30.5.0

    CARLO risposta 16/04/16 12:28
    Esattamente come pensavo. Sto Galapagos...Ahiooooooooo!!!! Smettila!!!!
    Angela Pace - Bagni di Lucca risposta 16/04/16 12:36
    Faccio la gelataia e ho trovato lavoro a Lugano località Paradiso. Ho spedito tutta la documentazione il 11.04.2016 ed oggi ho firmato il contratto di lavoro...Ieri ho letto questi commenti e stamani mi sono presentato un pochino malfidata ma in pochi minuti mi sono reso conto che hai scritto cavolate. Per colpa tua ho dovuto farmi accompagnare, essendo donna, da un mio amico...Il problema è che ho sborsato io i soldi per il biglietto. Mi devi 87,34 €.....
    Chico - Sondrio risposta 16/04/16 12:52
    Ma allora sei un Cogl io ne da Corsa Truccato. Ti diverti a prendere in giro le persone eh Sig. Pisanu Roberto nato il 21.08.65 Gonnosfandagia - (CA), residente a Gissago (PV). Fai attenzione che per tradizione nostra ITALIANA il lavoro è santo e chi lo perde per colpa di un'altro rischia...Capisci ammè????
    ross risposta 16/04/16 12:55
    Xke cade la linea è ho mandato un e mail nessuno mi risponde?
    Ross risposta 16/04/16 13:21
    Sono cittadino U.S.A e abito a Torino. Vado per lavoro con loro in Svizzera con tanto di contratto. Scusate per errori traduzione google.
    [email protected] risposta 16/04/16 13:37
    Bene signori lette le vostre ho contattato l'ufficio di collocamento, mi hanno risposto subito e dato i chiarimenti per quanto riguarda la mia asdunzione. Quindi ora sono più tranquillo per il buon esito.
    Ma vorrei dire al Signor Anarchia che la divulgazione dei dati e nsibili altrui senza consenso è reato penale, è reato penale la violazione della praivacy, e reato l'ingiuria e offesa quindi il signore se la vdrà con le autorità giudiziarie competenti. Ho tutti i messaggi salvati e già stampati. Io in tutti i miei messaggi non ho offeso nessuno non ho mai detto d'essere stato truffato, non ho mai insinuato che fosse una truffa. Per tutti prima di scrivere leggete bene quanto viene scritto. E con questo vi saluto e auguro un buon lavoro a tutti.
    Anarchia risposta 16/04/16 14:17
    Guarda che, come si suol dire: chi la fa l'spetti. Sei tu che hai divulgato i tuoi dati anagrafici on-line. sei facilmente da trovare, facebook etc. Sei tu che hai voluto saper con chi parli e come vediamo le altre persone si sono presentate di conseguenza perchè ti lamenti? Ti piace essere sputtanato? Allora smettila di essere petulane e logorroico rovinando il futuro degli altri.
    Salvatore - Napoli risposta 16/04/16 14:23
    Sei n'Ommemmerda, mi hai fatto perdere l'opportunità di cominciare u lavoro perchè mi sono spaventato leggendo i tuoi commenti. Spero che nessuno ti assuma mai.
    Sandro risposta 18/04/16 17:36
    Contratto in saccoccia. Non sono seri ma SERISSIMI. Ma cosa scrivete? Disinformate le persone. Se non vi hanno dato un lavoro ci sarà un perchè. Ma per questo motivo non dovete far perdere le speranze ad altre persone.
    Samy risposta 18/04/16 17:39
    Sono Samantha e faccio la parrucchiera. Anch'io ho firmato il contratto di lavoro ieri mattina. Dire la verità un po sono stata restia per via di questo forum ed altri visto le truffe. Ma niente di tutto si è rivelato. Dall'inizio alla fine ho avuto assistenza ed è filato tutto liscio. baci ed auguri a tutti.
    Giovanni risposta 18/04/16 18:53
    Salve a tutti,
    Io ho ricevuto ufficio nazionale [email protected]. per lavorare come autista malpensa- Lugano. Mi hanno mandato dei documenti da compilare..


    Secondo voi è una truffa come posso controllare se è reale????

    Francko risposta 18/04/16 22:28
    Salve a tutti. Mio nome e Gergely Lehel Ferencz,sono citadino ungherese ,sto lavorando in Italia dal genaio 2011, scrivo anche per Segnior Anarchia per sapere anche lui chi sono e mi puo trovare se volesul facebook.Non ho paurea ha metermi sul qualche nome ,ha minanciare altri come ha fatto lui questo matina ale 9:56 . Alora ho ricervuto anche io email per lavorare come autista Malpensa-Lugano, in 19 marzo 2016 , in teoria ho devuto iniziare lavoro oggi,pero dopo che o pagatto tutto ha loro ,tassa cantonale e asisstenza giuridica ,mi hanno detto giovedi settimana scorsa che mi mandano anche contratto di lavoro via email. Ho chiamato questo pomeriggio il numero 0042077407293,quando ho detto chi sono subito ha caduta la linea. Comunque ogni una fa quello che vole.Siamo penso tutti maturi.
    Gergely Lehel Ferencz risposta 18/04/16 22:32
    Comunque ,quando ho ricevuto email per lavoro come autista aeroportuale ho visto una oportunita di cambiamento in mio futuro. Aspetto ancora per contratto .
    Anarchia risposta 19/04/16 10:46
    Non si deve preoccupare sig. Ferencz, non divulghiamo i nomi delle persone a caso. Prima ci informiamo a proposito della fedina penale e se tutto ciò che ha scritto è veritiero e poi ci esprimeremo.Non siamo di parte ma della parte della ragione e non vogliamo che le persone ricevano informazioni sbagliate.
    Albi risposta 22/04/16 11:21
    ragazzi io ho pagato la tassa cantonle e l'assistenza giuridica con l'invio dei documenti tutti in regola anche la fedina penale casellario giudiziale e carichi pendenti datomi dal tribunale di lodi mi dovevano comunicare il giorno della visita medica e invece non rispondono più o se aprono la chiamata ti mettono giù vi confermo che e una truffa ci ho rimesso 69 euro poi siete liberi di crederci o meno io lo provato sulla mia pelle tutto lo sbatti che mi sono fatto per compilare tutti i documenti e le spese per ottenerne altri.
    Albi risposta 24/04/16 16:29
    AH E in questa chat hanno 2/3 nomi diversi con i quali commentano quindi fate attenzione perchè e questo il gioco far vedere che ci sono anche persone che lo hanno ottenuto il lavoro per mettere i dubbi alla gente non fidatevi

  10. -1

    Agente Chicca ha segnalato il numero ‎00420774077293 come Sconosciuto

    11/04/16 22:33

    Anche a me stessa cosa, 30secondi poi cade la linea. Help,se sono seri ho davvero bisogno di questo lavoro.

    Albi risposta 22/04/16 11:03
    ragazzi io ho pagato la tassa cantonle e l'assistenza giuridica con l'invio dei documenti tutti in regola anche la fedina penale casellario giudiziale e carichi pendenti datomi dal tribunale di lodi mi dovevano comunicare il giorno della visita medica e invece non rispondono più o se aprono la chiamata ti mettono giù vi confermo che e una truffa ci ho rimesso 69 euro poi siete liberi di crederci o meno io lo provato sulla mia pelle tutto lo sbatti che mi sono fatto per compilare tutti i documenti e le spese per ottenerne altri.
    Anarchia risposta 23/04/16 08:51
    Sarebbe il fantomatico ALBI. Rozalb Sejko nato in Albania il 15.12.1989. Residente a San Giuliano Milanese in Via Pedxxxxx N° x7.

    Un'altro temerario. Controlla la tua FEDINA PENALE, assomiglia a Schindler's List. Ma veramente???
    Gergely Lehel Ferencz risposta 24/04/16 12:32
    Signior Anarchi , visto che sei cosi bravo in ha trovare le fedine penele,ti prego creca anchi la mia fedina penale ,pero stei atento dove cerchi. Quelli del ufficcio di collocamento hanno cercato nel stato MAGIARA. Ti posso dire che non essiste questo stato in mondo. Grazie mile. LE ABBIAMO INVIATO 4 E-MAIL IN CUI L'ABBIAMO INFORMATA DELLA MANCATA RICEZIONE DELLA FEDINA PENALE MAGIARA.
    Questo messagio ho ricevuto da loro parte. Comunque quelli 4 email non o ricevuto
    Albi risposta 24/04/16 16:16
    Tanto per iniziare e chiarissimo che tu Anarchia lavori per loro e anche se hai scvritto i miei dati non mi frega niente perchè non ho ninete da nascondere. Intanto se fossi un vero ufficio di collocamento sapresti benissimo che per privacy non portersti pubblicare i dati di una persona.
    Ma essendo voi dei truffatori...
    Controlla la tua di fedina penale che e meglio...
    A me me la rilasciata il tribunale di Lodi perche dovevo lavorare da amazon altrimenti non avrei mai potuto lavorare chiaro...???
    Mi sono letto i commenti come fai a sapere che sono io hai la coda di paglia??? perchè se tu metti il mio IP questa linea non e a nome mio quindi non dovresti sapere che sono io lo sai perchè sono l'unico che ti ha mandato la fedina penale e ti ho detto che mi e stata rilasciata dal tribunale di LODI..
    Ragazzi non fatevi fregare quasti che commentano fanno solo i loro interessi si erano iscritti 1400 persone all' annuncio se sono stati bravi e le hanno sfruttate tutte 69*1400 fa quasi 96000 ecco i soldi che si sono fatti!! Poi se siete cosi seri perchè fate pagare le persono prima di far firmare un contratto??
    POI SE FOSSERO DAVVERO L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO SVIZZERO STANNO QUA A PARLARE TANTO NON HANNO BISOGNO DI DIFFENDERSI LORO TU CHE INSISTI TANTO TU HAI BISOGNO DI DIFFENDERE QUESTA CAUSA PERCHE VUOI CONTINUARE A FAR ANDARE AVANTI LA TUA TRUFFA CASOMAI SEI SEMPRE QUA A COMMENTARE CHIUNQUE TI CONTRASTA.
    AH E L'UFFICIO DI COLOCAMENTO SVIZZERO LO VISTO E COME APRI LA LORO PAGINA INTERNET CE SCRITTO DI STARE ATTENTI PERCHE CE QUALCUNO CHE STA USUFRUENDO DEL LORO NOME PER TRUFARE LE PERSONE SCRIVETE PURE SU GOOGLE ED ENTRATE NELLA LORO PAGINA E VEDETE CON QUESTO CHIUDO E TI AUGURO DI SPENDERTELI IN MEDICINE QUEI 69E DELLA POVERA GENTE CHE CERCA DI LAVORARE
    Albi risposta 24/04/16 16:23
    http://www4.ti.ch/dfe/de/sdl/servizi/presentazione/

    Questo e il sito del vero ufficio di collocamento del canton ticino guardatelo tutti.

    TRUFFA ONLINE - False offerte di lavoro

    In questi giorni circolano e-mail ingannevoli che utilizzano in modo illecito il logo del Cantone Ticino. Si tratta di una truffa che concerne false offerte di lavoro da parte di ignare aziende ticinesi. L’obiettivo dei malintenzionati è di ingannare le vittime convincendole a fornire informazioni personali, dati finanziari e pagamenti in denaro (phishing spam).
    L’attuale mittente di queste e-mail ingannevoli è una denominata “Agenzia Nazionale di Lavoro Canton Ticino".
    Invitiamo a non dar seguito a queste false offerte di lavoro e a non aprire allegati o selezionare collegamenti (link) contenuti in messaggi di questa provenienza.
    Albi risposta 24/04/16 16:32
    AH E in questa chat hanno 2/3 nomi diversi con i quali commentano quindi fate attenzione perchè e questo il gioco far vedere che ci sono anche persone che lo hanno ottenuto il lavoro per mettere i dubbi alla gente non fidatevi

Nuova valutazione sul 00420774077293


Voglio essere informato delle novità su questo numero

 
Devo lasciare una valutazione?
Se sei stato chiamato da questo numero e sai qualcosa in più sul mittente, allora la risposta è sì!
Attraverso la tua valutazione il numero telefonico e il mittente saranno pubblicamente segnalati nel nostro elenco. In modo che le chiamate indesiderate siano solo un ricordo del passato. Si prega di leggere i termini e le condizioni per l'utilizzo del sito. I commenti degli utenti registrati non possono più essere rimossi senza un esame approfondito dallo staff tellows. Vi contatteremo, nel caso in cui qualcuno desideri rimuovere il vostro commento. Ti preghiamo di considerare le nostre condizioni di utilizzo! Se stai commentando il numero di un'azienda e sei l'intestatario del numero o disponi di maggiori informazioni a riguardo, vai allo specifico inserimento per aziende per maggiori dettagli.
Modi di scrittura possibili per questo numero 00420774077293
‎()774077293
‎-774077293
‎00420774077293
‎(00420)774077293
‎00420/774077293
‎00420-774077293
‎+420774077293
‎+420 774077293
‎+420/774077293
‎+420-774077293