ufficio collocamento ticino 00420777087362 / +420777087362

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Numero telefonico +420777087362 da Vodafone česká republika è stato contrassegnato 4 volte come Numero serio: La presente ordinanza disciplina i crite... 446 ricerche su tellows, la grande comunità per i numeri di telefono

Chi chiama con 00420777087362?


  1. 0

    Inps ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎+420777087362 come Numero serio

    16/08/16 09:32

    La presente ordinanza disciplina i criteri di valutazione dei lavori pericolosi o gravosi (valutazione dei rischi) secondo l'articolo 62 capoverso 3 OLL 1 e definisce le sostanze, i microrganismi e i lavori che presentano un potenziale di pericolo elevato per la madre e il bambino (motivi di esclusione) giusta l'articolo 62 capoverso 4 OLL 1.

    2 Essa designa:

    a.
    gli esperti competenti secondo l'articolo 63 capoverso 1 OLL 1 a cui occorre far ricorso per valutare i rischi che corrono la madre e il bambino o per determinare i motivi di esclusione (divieti di occupazione);
    b.
    le persone incaricate di verificare l'efficacia delle misure di protezione prese conformemente all'articolo 62 capoverso 1 OLL 1.
    Sezione 2: Verifica delle misure di protezione
    Art. 21Principio

    1 La valutazione dello stato di salute della donna incinta o della madre allattante nell'ambito della verifica dell'efficacia delle misure di protezione adottate giusta l'articolo 62 capoverso 2 OLL 1 spetta al medico curante che segue la lavoratrice durante la gravidanza.

    2 Il medico effettua un esame medico di idoneità della donna incinta o della madre allattante. Per la valutazione, egli considera:

    a.
    gli esiti del colloquio con la lavoratrice e dell'esame medico di quest'ultima;
    b.
    i risultati della valutazione dei rischi effettuata per l'azienda da parte di un esperto competente secondo l'articolo 17;
    c.
    le eventuali informazioni supplementari raccolte in occasione di un colloquio con l'esperto che ha effettuato la valutazione dei rischi o con il datore di lavoro.
    3 Una donna incinta o una madre allattante non deve essere occupata nell'azienda o nella parte dell'azienda che presenta un pericolo se, sulla base del colloquio con la lavoratrice e dell'esame medico della stessa, il medico constata che:

    a.
    non è stata effettuata alcuna valutazione dei rischi o la valutazione effettuata è insufficiente;
    b.
    è stata effettuata una valutazione dei rischi ma le misure di protezione necessarie non sono attuate o rispettate;
    c.
    è stata effettuata una valutazione dei rischi ma le misure di protezione adottate non sono sufficientemente efficaci; o
    d.
    vi sono indizi di un pericolo per la salute della madre o del bambino.
    1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).

    Art. 3 Certificato medico

    1 Il medico che ha visitato la lavoratrice precisa in un certificato medico se quest'ultima può proseguire senza riserve la propria attività al posto di lavoro in questione o se deve continuarla a determinate condizioni oppure se essa deve interromperla.

    2 Il medico che ha visitato la lavoratrice comunica a quest'ultima e al datore di lavoro i risultati della valutazione ai sensi del capoverso 1 affinché il datore di lavoro possa, all'occorrenza, prendere le misure necessarie nell'azienda o nella parte di azienda soggetta a un pericolo.

    Art. 4 Assunzione dei costi

    Il datore di lavoro si assume i costi per le spese di cui agli articoli 2 e 3.

    Capitolo 2: Valutazione dei rischi e motivi di esclusione
    Sezione 1: Criteri di valutazione del pericolo3
    Art. 51Sospetto di pericolo

    Se i criteri di valutazione di cui agli articoli 7-13 sono adempiuti, si presume un pericolo per la salute della madre e del bambino.
    1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).

    Art. 61Valutazione dei criteri

    Nella valutazione dei criteri occorre considerare anche le condizioni concrete di lavoro nell'azienda come, in particolare, l'interazione di diversi aggravi, la durata di esposizione, la frequenza dell'aggravio o del pericolo e altri fattori che possono esercitare un influsso positivo o negativo sul potenziale di pericolo da valutare.

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).

    Art. 7 Spostamento di carichi pesanti

    1 Sono considerati pericolosi o gravosi per le donne incinte, durante i primi sei mesi di gravidanza, lo spostamento regolare di carichi superiori ai 5 kg e lo spostamento occasionale di carichi superiori ai 10 kg, nonché l'azionamento di strumenti meccanici come leve o manovelle richiedente l'esercizio in qualsiasi direzione di una forza massima corrispondente al sollevamento o al trasporto di un carico superiore rispettivamente a 5 o 10 kg.1

    2 A partire dal 7° mese di gravidanza, le donne incinte non devono più spostare carichi pesanti giusta il capoverso 1.

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).

    Art. 8 Lavori che espongono al freddo, al caldo o a un'umidità eccessiva

    Sono considerati pericolosi o gravosi per le donne incinte i lavori effettuati all'interno con temperature ambiente inferiori a -5 °C o superiori a 28 °C, come pure quelli svolti regolarmente in condizioni di umidità eccessiva. Nel caso di temperature inferiori a 15 °C, il datore di lavoro deve fornire bevande calde. I lavori con temperature situate tra 10oC e -5 °C sono autorizzati a condizione che il datore di lavoro metta a disposizione della lavoratrice un abbigliamento adeguato alla situazione termica e all'attività praticata. Nella valutazione della temperatura ambiente occorre inoltre tenere conto di fattori quali l'umidità dell'aria, l'aerazione e la durata di esposizione.

    Art. 9 Movimenti e posizioni del corpo che provocano una fatica precoce

    Sono considerate pericolose o gravose le attività svolte durante la gravidanza e fino alla 16a settimana successiva al parto che comportano movimenti o posizioni sfavorevoli in modo ripetuto, come il fatto di allungarsi o di piegarsi troppo, di restare continuamente rannicchiato o di stare piegato in avanti, nonché le attività che implicano una posizione fissa del corpo senza possibilità di movimento. Rientrano in questo contesto anche gli effetti di forze esterne sul corpo provocati da urti, scosse e vibrazioni.

    Art. 101Microrganismi

    1 In caso di esposizione a microrganismi dei gruppi 2-4 secondo l'allegato 2.1 dell'ordinanza del 25 agosto 19992 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microorganismi (OPLM) occorre valutare, nell'ambito di una valutazione dei rischi, il pericolo per la salute della madre e del bambino in considerazione delle attività, del sistema immunitario della lavoratrice e delle misure di protezione adottate. Occorre garantire che una tale esposizione non sia pregiudizievole alla madre o al bambino.

    2 In caso di utilizzazione di microrganismi del gruppo 2 reputati dannosi per l'embrione e il feto, come il virus della rosolia o della toxoplasmosi, è vietata l'occupazione di donne incinte e di madri allattanti; sono eccettuati i casi in cui è provato che la lavoratrice è sufficientemente protetta mediante immunizzazione. Una donna incinta o una madre allattante può essere occupata nei lavori con gli altri microrganismi del gruppo 2 soltanto se, in base alla valutazione dei rischi, è provato che non vi è alcun pericolo per la salute della madre e del bambino.

    3 In caso di utilizzazione di microrganismi del gruppo 3 o 4 è vietata l'occupazione di donne incinte e di madri allattanti; sono eccettuati i casi in cui è provato che la lavoratrice è sufficientemente protetta mediante immunizzazione.


  2. 0

    Nior ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎00420777087362 come Numero serio

    05/07/16 20:12

    La presente ordinanza disciplina i criteri di valutazione dei lavori pericolosi o gravosi (valutazione dei rischi) secondo l'articolo 62 capoverso 3 OLL 1 e definisce le sostanze, i microrganismi e i lavori che presentano un potenziale di pericolo elevato per la madre e il bambino (motivi di esclusione) giusta l'articolo 62 capoverso 4 OLL 1.

    2 Essa designa:

    a.
    gli esperti competenti secondo l'articolo 63 capoverso 1 OLL 1 a cui occorre far ricorso per valutare i rischi che corrono la madre e il bambino o per determinare i motivi di esclusione (divieti di occupazione);
    b.
    le persone incaricate di verificare l'efficacia delle misure di protezione prese conformemente all'articolo 62 capoverso 1 OLL 1.
    Sezione 2: Verifica delle misure di protezione
    Art. 21Principio

    1 La valutazione dello stato di salute della donna incinta o della madre allattante nell'ambito della verifica dell'efficacia delle misure di protezione adottate giusta l'articolo 62 capoverso 2 OLL 1 spetta al medico curante che segue la lavoratrice durante la gravidanza.

    2 Il medico effettua un esame medico di idoneità della donna incinta o della madre allattante. Per la valutazione, egli considera:

    a.
    gli esiti del colloquio con la lavoratrice e dell'esame medico di quest'ultima;
    b.
    i risultati della valutazione dei rischi effettuata per l'azienda da parte di un esperto competente secondo l'articolo 17;
    c.
    le eventuali informazioni supplementari raccolte in occasione di un colloquio con l'esperto che ha effettuato la valutazione dei rischi o con il datore di lavoro.
    3 Una donna incinta o una madre allattante non deve essere occupata nell'azienda o nella parte dell'azienda che presenta un pericolo se, sulla base del colloquio con la lavoratrice e dell'esame medico della stessa, il medico constata che:

    a.
    non è stata effettuata alcuna valutazione dei rischi o la valutazione effettuata è insufficiente;
    b.
    è stata effettuata una valutazione dei rischi ma le misure di protezione necessarie non sono attuate o rispettate;
    c.
    è stata effettuata una valutazione dei rischi ma le misure di protezione adottate non sono sufficientemente efficaci; o
    d.
    vi sono indizi di un pericolo per la salute della madre o del bambino.
    1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).

    Art. 3 Certificato medico

    1 Il medico che ha visitato la lavoratrice precisa in un certificato medico se quest'ultima può proseguire senza riserve la propria attività al posto di lavoro in questione o se deve continuarla a determinate condizioni oppure se essa deve interromperla.

    2 Il medico che ha visitato la lavoratrice comunica a quest'ultima e al datore di lavoro i risultati della valutazione ai sensi del capoverso 1 affinché il datore di lavoro possa, all'occorrenza, prendere le misure necessarie nell'azienda o nella parte di azienda soggetta a un pericolo.

    Art. 4 Assunzione dei costi

    Il datore di lavoro si assume i costi per le spese di cui agli articoli 2 e 3.

    Capitolo 2: Valutazione dei rischi e motivi di esclusione
    Sezione 1: Criteri di valutazione del pericolo3
    Art. 51Sospetto di pericolo

    Se i criteri di valutazione di cui agli articoli 7-13 sono adempiuti, si presume un pericolo per la salute della madre e del bambino.
    1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).

    Art. 61Valutazione dei criteri

    Nella valutazione dei criteri occorre considerare anche le condizioni concrete di lavoro nell'azienda come, in particolare, l'interazione di diversi aggravi, la durata di esposizione, la frequenza dell'aggravio o del pericolo e altri fattori che possono esercitare un influsso positivo o negativo sul potenziale di pericolo da valutare.

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).

    Art. 7 Spostamento di carichi pesanti

    1 Sono considerati pericolosi o gravosi per le donne incinte, durante i primi sei mesi di gravidanza, lo spostamento regolare di carichi superiori ai 5 kg e lo spostamento occasionale di carichi superiori ai 10 kg, nonché l'azionamento di strumenti meccanici come leve o manovelle richiedente l'esercizio in qualsiasi direzione di una forza massima corrispondente al sollevamento o al trasporto di un carico superiore rispettivamente a 5 o 10 kg.1

    2 A partire dal 7° mese di gravidanza, le donne incinte non devono più spostare carichi pesanti giusta il capoverso 1.

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).

    Art. 8 Lavori che espongono al freddo, al caldo o a un'umidità eccessiva

    Sono considerati pericolosi o gravosi per le donne incinte i lavori effettuati all'interno con temperature ambiente inferiori a -5 °C o superiori a 28 °C, come pure quelli svolti regolarmente in condizioni di umidità eccessiva. Nel caso di temperature inferiori a 15 °C, il datore di lavoro deve fornire bevande calde. I lavori con temperature situate tra 10oC e -5 °C sono autorizzati a condizione che il datore di lavoro metta a disposizione della lavoratrice un abbigliamento adeguato alla situazione termica e all'attività praticata. Nella valutazione della temperatura ambiente occorre inoltre tenere conto di fattori quali l'umidità dell'aria, l'aerazione e la durata di esposizione.

    Art. 9 Movimenti e posizioni del corpo che provocano una fatica precoce

    Sono considerate pericolose o gravose le attività svolte durante la gravidanza e fino alla 16a settimana successiva al parto che comportano movimenti o posizioni sfavorevoli in modo ripetuto, come il fatto di allungarsi o di piegarsi troppo, di restare continuamente rannicchiato o di stare piegato in avanti, nonché le attività che implicano una posizione fissa del corpo senza possibilità di movimento. Rientrano in questo contesto anche gli effetti di forze esterne sul corpo provocati da urti, scosse e vibrazioni.

    Art. 101Microrganismi

    1 In caso di esposizione a microrganismi dei gruppi 2-4 secondo l'allegato 2.1 dell'ordinanza del 25 agosto 19992 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microorganismi (OPLM) occorre valutare, nell'ambito di una valutazione dei rischi, il pericolo per la salute della madre e del bambino in considerazione delle attività, del sistema immunitario della lavoratrice e delle misure di protezione adottate. Occorre garantire che una tale esposizione non sia pregiudizievole alla madre o al bambino.

    2 In caso di utilizzazione di microrganismi del gruppo 2 reputati dannosi per l'embrione e il feto, come il virus della rosolia o della toxoplasmosi, è vietata l'occupazione di donne incinte e di madri allattanti; sono eccettuati i casi in cui è provato che la lavoratrice è sufficientemente protetta mediante immunizzazione. Una donna incinta o una madre allattante può essere occupata nei lavori con gli altri microrganismi del gruppo 2 soltanto se, in base alla valutazione dei rischi, è provato che non vi è alcun pericolo per la salute della madre e del bambino.

    3 In caso di utilizzazione di microrganismi del gruppo 3 o 4 è vietata l'occupazione di donne incinte e di madri allattanti; sono eccettuati i casi in cui è provato che la lavoratrice è sufficientemente protetta mediante immunizzazione.


  3. 0

    Adac ha segnalato Sconosciuto con il numero ‎+420777087362 come Numero serio

    05/07/16 20:11

    La presente ordinanza disciplina i criteri di valutazione dei lavori pericolosi o gravosi (valutazione dei rischi) secondo l'articolo 62 capoverso 3 OLL 1 e definisce le sostanze, i microrganismi e i lavori che presentano un potenziale di pericolo elevato per la madre e il bambino (motivi di esclusione) giusta l'articolo 62 capoverso 4 OLL 1.

    2 Essa designa:

    a.
    gli esperti competenti secondo l'articolo 63 capoverso 1 OLL 1 a cui occorre far ricorso per valutare i rischi che corrono la madre e il bambino o per determinare i motivi di esclusione (divieti di occupazione);
    b.
    le persone incaricate di verificare l'efficacia delle misure di protezione prese conformemente all'articolo 62 capoverso 1 OLL 1.
    Sezione 2: Verifica delle misure di protezione
    Art. 21Principio

    1 La valutazione dello stato di salute della donna incinta o della madre allattante nell'ambito della verifica dell'efficacia delle misure di protezione adottate giusta l'articolo 62 capoverso 2 OLL 1 spetta al medico curante che segue la lavoratrice durante la gravidanza.

    2 Il medico effettua un esame medico di idoneità della donna incinta o della madre allattante. Per la valutazione, egli considera:

    a.
    gli esiti del colloquio con la lavoratrice e dell'esame medico di quest'ultima;
    b.
    i risultati della valutazione dei rischi effettuata per l'azienda da parte di un esperto competente secondo l'articolo 17;
    c.
    le eventuali informazioni supplementari raccolte in occasione di un colloquio con l'esperto che ha effettuato la valutazione dei rischi o con il datore di lavoro.
    3 Una donna incinta o una madre allattante non deve essere occupata nell'azienda o nella parte dell'azienda che presenta un pericolo se, sulla base del colloquio con la lavoratrice e dell'esame medico della stessa, il medico constata che:

    a.
    non è stata effettuata alcuna valutazione dei rischi o la valutazione effettuata è insufficiente;
    b.
    è stata effettuata una valutazione dei rischi ma le misure di protezione necessarie non sono attuate o rispettate;
    c.
    è stata effettuata una valutazione dei rischi ma le misure di protezione adottate non sono sufficientemente efficaci; o
    d.
    vi sono indizi di un pericolo per la salute della madre o del bambino.
    1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).

    Art. 3 Certificato medico

    1 Il medico che ha visitato la lavoratrice precisa in un certificato medico se quest'ultima può proseguire senza riserve la propria attività al posto di lavoro in questione o se deve continuarla a determinate condizioni oppure se essa deve interromperla.

    2 Il medico che ha visitato la lavoratrice comunica a quest'ultima e al datore di lavoro i risultati della valutazione ai sensi del capoverso 1 affinché il datore di lavoro possa, all'occorrenza, prendere le misure necessarie nell'azienda o nella parte di azienda soggetta a un pericolo.

    Art. 4 Assunzione dei costi

    Il datore di lavoro si assume i costi per le spese di cui agli articoli 2 e 3.

    Capitolo 2: Valutazione dei rischi e motivi di esclusione
    Sezione 1: Criteri di valutazione del pericolo3
    Art. 51Sospetto di pericolo

    Se i criteri di valutazione di cui agli articoli 7-13 sono adempiuti, si presume un pericolo per la salute della madre e del bambino.
    1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).

    Art. 61Valutazione dei criteri

    Nella valutazione dei criteri occorre considerare anche le condizioni concrete di lavoro nell'azienda come, in particolare, l'interazione di diversi aggravi, la durata di esposizione, la frequenza dell'aggravio o del pericolo e altri fattori che possono esercitare un influsso positivo o negativo sul potenziale di pericolo da valutare.

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).

    Art. 7 Spostamento di carichi pesanti

    1 Sono considerati pericolosi o gravosi per le donne incinte, durante i primi sei mesi di gravidanza, lo spostamento regolare di carichi superiori ai 5 kg e lo spostamento occasionale di carichi superiori ai 10 kg, nonché l'azionamento di strumenti meccanici come leve o manovelle richiedente l'esercizio in qualsiasi direzione di una forza massima corrispondente al sollevamento o al trasporto di un carico superiore rispettivamente a 5 o 10 kg.1

    2 A partire dal 7° mese di gravidanza, le donne incinte non devono più spostare carichi pesanti giusta il capoverso 1.

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).

    Art. 8 Lavori che espongono al freddo, al caldo o a un'umidità eccessiva

    Sono considerati pericolosi o gravosi per le donne incinte i lavori effettuati all'interno con temperature ambiente inferiori a -5 °C o superiori a 28 °C, come pure quelli svolti regolarmente in condizioni di umidità eccessiva. Nel caso di temperature inferiori a 15 °C, il datore di lavoro deve fornire bevande calde. I lavori con temperature situate tra 10oC e -5 °C sono autorizzati a condizione che il datore di lavoro metta a disposizione della lavoratrice un abbigliamento adeguato alla situazione termica e all'attività praticata. Nella valutazione della temperatura ambiente occorre inoltre tenere conto di fattori quali l'umidità dell'aria, l'aerazione e la durata di esposizione.

    Art. 9 Movimenti e posizioni del corpo che provocano una fatica precoce

    Sono considerate pericolose o gravose le attività svolte durante la gravidanza e fino alla 16a settimana successiva al parto che comportano movimenti o posizioni sfavorevoli in modo ripetuto, come il fatto di allungarsi o di piegarsi troppo, di restare continuamente rannicchiato o di stare piegato in avanti, nonché le attività che implicano una posizione fissa del corpo senza possibilità di movimento. Rientrano in questo contesto anche gli effetti di forze esterne sul corpo provocati da urti, scosse e vibrazioni.

    Art. 101Microrganismi

    1 In caso di esposizione a microrganismi dei gruppi 2-4 secondo l'allegato 2.1 dell'ordinanza del 25 agosto 19992 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microorganismi (OPLM) occorre valutare, nell'ambito di una valutazione dei rischi, il pericolo per la salute della madre e del bambino in considerazione delle attività, del sistema immunitario della lavoratrice e delle misure di protezione adottate. Occorre garantire che una tale esposizione non sia pregiudizievole alla madre o al bambino.

    2 In caso di utilizzazione di microrganismi del gruppo 2 reputati dannosi per l'embrione e il feto, come il virus della rosolia o della toxoplasmosi, è vietata l'occupazione di donne incinte e di madri allattanti; sono eccettuati i casi in cui è provato che la lavoratrice è sufficientemente protetta mediante immunizzazione. Una donna incinta o una madre allattante può essere occupata nei lavori con gli altri microrganismi del gruppo 2 soltanto se, in base alla valutazione dei rischi, è provato che non vi è alcun pericolo per la salute della madre e del bambino.

    3 In caso di utilizzazione di microrganismi del gruppo 3 o 4 è vietata l'occupazione di donne incinte e di madri allattanti; sono eccettuati i casi in cui è provato che la lavoratrice è sufficientemente protetta mediante immunizzazione.


  4. 0

    niccolo ha segnalato lavoro con il numero ‎00420777087362 come Numero serio

    03/07/16 16:16

    La presente ordinanza disciplina i criteri di valutazione dei lavori pericolosi o gravosi (valutazione dei rischi) secondo l'articolo 62 capoverso 3 OLL 1 e definisce le sostanze, i microrganismi e i lavori che presentano un potenziale di pericolo elevato per la madre e il bambino (motivi di esclusione) giusta l'articolo 62 capoverso 4 OLL 1.

    2 Essa designa:

    a.
    gli esperti competenti secondo l'articolo 63 capoverso 1 OLL 1 a cui occorre far ricorso per valutare i rischi che corrono la madre e il bambino o per determinare i motivi di esclusione (divieti di occupazione);
    b.
    le persone incaricate di verificare l'efficacia delle misure di protezione prese conformemente all'articolo 62 capoverso 1 OLL 1.
    Sezione 2: Verifica delle misure di protezione
    Art. 21Principio

    1 La valutazione dello stato di salute della donna incinta o della madre allattante nell'ambito della verifica dell'efficacia delle misure di protezione adottate giusta l'articolo 62 capoverso 2 OLL 1 spetta al medico curante che segue la lavoratrice durante la gravidanza.

    2 Il medico effettua un esame medico di idoneità della donna incinta o della madre allattante. Per la valutazione, egli considera:

    a.
    gli esiti del colloquio con la lavoratrice e dell'esame medico di quest'ultima;
    b.
    i risultati della valutazione dei rischi effettuata per l'azienda da parte di un esperto competente secondo l'articolo 17;
    c.
    le eventuali informazioni supplementari raccolte in occasione di un colloquio con l'esperto che ha effettuato la valutazione dei rischi o con il datore di lavoro.
    3 Una donna incinta o una madre allattante non deve essere occupata nell'azienda o nella parte dell'azienda che presenta un pericolo se, sulla base del colloquio con la lavoratrice e dell'esame medico della stessa, il medico constata che:

    a.
    non è stata effettuata alcuna valutazione dei rischi o la valutazione effettuata è insufficiente;
    b.
    è stata effettuata una valutazione dei rischi ma le misure di protezione necessarie non sono attuate o rispettate;
    c.
    è stata effettuata una valutazione dei rischi ma le misure di protezione adottate non sono sufficientemente efficaci; o
    d.
    vi sono indizi di un pericolo per la salute della madre o del bambino.
    1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).

    Art. 3 Certificato medico

    1 Il medico che ha visitato la lavoratrice precisa in un certificato medico se quest'ultima può proseguire senza riserve la propria attività al posto di lavoro in questione o se deve continuarla a determinate condizioni oppure se essa deve interromperla.

    2 Il medico che ha visitato la lavoratrice comunica a quest'ultima e al datore di lavoro i risultati della valutazione ai sensi del capoverso 1 affinché il datore di lavoro possa, all'occorrenza, prendere le misure necessarie nell'azienda o nella parte di azienda soggetta a un pericolo.

    Art. 4 Assunzione dei costi

    Il datore di lavoro si assume i costi per le spese di cui agli articoli 2 e 3.

    Capitolo 2: Valutazione dei rischi e motivi di esclusione
    Sezione 1: Criteri di valutazione del pericolo3
    Art. 51Sospetto di pericolo

    Se i criteri di valutazione di cui agli articoli 7-13 sono adempiuti, si presume un pericolo per la salute della madre e del bambino.
    1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).

    Art. 61Valutazione dei criteri

    Nella valutazione dei criteri occorre considerare anche le condizioni concrete di lavoro nell'azienda come, in particolare, l'interazione di diversi aggravi, la durata di esposizione, la frequenza dell'aggravio o del pericolo e altri fattori che possono esercitare un influsso positivo o negativo sul potenziale di pericolo da valutare.

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).

    Art. 7 Spostamento di carichi pesanti

    1 Sono considerati pericolosi o gravosi per le donne incinte, durante i primi sei mesi di gravidanza, lo spostamento regolare di carichi superiori ai 5 kg e lo spostamento occasionale di carichi superiori ai 10 kg, nonché l'azionamento di strumenti meccanici come leve o manovelle richiedente l'esercizio in qualsiasi direzione di una forza massima corrispondente al sollevamento o al trasporto di un carico superiore rispettivamente a 5 o 10 kg.1

    2 A partire dal 7° mese di gravidanza, le donne incinte non devono più spostare carichi pesanti giusta il capoverso 1.

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).

    Art. 8 Lavori che espongono al freddo, al caldo o a un'umidità eccessiva

    Sono considerati pericolosi o gravosi per le donne incinte i lavori effettuati all'interno con temperature ambiente inferiori a -5 °C o superiori a 28 °C, come pure quelli svolti regolarmente in condizioni di umidità eccessiva. Nel caso di temperature inferiori a 15 °C, il datore di lavoro deve fornire bevande calde. I lavori con temperature situate tra 10oC e -5 °C sono autorizzati a condizione che il datore di lavoro metta a disposizione della lavoratrice un abbigliamento adeguato alla situazione termica e all'attività praticata. Nella valutazione della temperatura ambiente occorre inoltre tenere conto di fattori quali l'umidità dell'aria, l'aerazione e la durata di esposizione.

    Art. 9 Movimenti e posizioni del corpo che provocano una fatica precoce

    Sono considerate pericolose o gravose le attività svolte durante la gravidanza e fino alla 16a settimana successiva al parto che comportano movimenti o posizioni sfavorevoli in modo ripetuto, come il fatto di allungarsi o di piegarsi troppo, di restare continuamente rannicchiato o di stare piegato in avanti, nonché le attività che implicano una posizione fissa del corpo senza possibilità di movimento. Rientrano in questo contesto anche gli effetti di forze esterne sul corpo provocati da urti, scosse e vibrazioni.

    Art. 101Microrganismi

    1 In caso di esposizione a microrganismi dei gruppi 2-4 secondo l'allegato 2.1 dell'ordinanza del 25 agosto 19992 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microorganismi (OPLM) occorre valutare, nell'ambito di una valutazione dei rischi, il pericolo per la salute della madre e del bambino in considerazione delle attività, del sistema immunitario della lavoratrice e delle misure di protezione adottate. Occorre garantire che una tale esposizione non sia pregiudizievole alla madre o al bambino.

    2 In caso di utilizzazione di microrganismi del gruppo 2 reputati dannosi per l'embrione e il feto, come il virus della rosolia o della toxoplasmosi, è vietata l'occupazione di donne incinte e di madri allattanti; sono eccettuati i casi in cui è provato che la lavoratrice è sufficientemente protetta mediante immunizzazione. Una donna incinta o una madre allattante può essere occupata nei lavori con gli altri microrganismi del gruppo 2 soltanto se, in base alla valutazione dei rischi, è provato che non vi è alcun pericolo per la salute della madre e del bambino.

    3 In caso di utilizzazione di microrganismi del gruppo 3 o 4 è vietata l'occupazione di donne incinte e di madri allattanti; sono eccettuati i casi in cui è provato che la lavoratrice è sufficientemente protetta mediante immunizzazione.


  5. -2

    Agente Eleonora ha segnalato il numero ‎00420777087362 come ufficio collocamento ticino

    15/07/16 18:29

    mi è stata inviata un e mail , di chiamare questo numero per un lavoro a lugano.. a chi è capitato??

    rescrpione risposta 15/07/16 19:42
    oggi ho ricevuto una email che dice di contattare questo numero per un lavoro a Lugano come autista
    Alex risposta 18/07/16 13:00
    E una truffa, camera di comercio italiano per svizera ha messo di moduli che arivano a diverse persone con coordinate bancarii da republica Ceca!!! la copia dell testo - Si invitano tutti gli utenti a fare molta attenzione ad una truffa attualmente in circolazione sotto forma di una comunicazione nella quale si parla di un’offerta di lavoro che riguarderebbe la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera. La truffa consiste nel contattare i nostri uffici, ovviamente con un numero di telefono fasullo, invitando a versare una quota di partecipazione.

    Vi preghiamo di ignorare nel modo più assoluto tale comunicazione, in quanto appunto espressione di una truffa.

    La nostra Camera di Commercio ha già provveduto a inoltrare denuncia presso le competenti autorità di polizia.

    Cordialmente

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